Il Ministero del lavoro, con nota n. 4079 del 7 maggio 2018, ha offerto chiarimenti circa la possibilità per i cittadini stranieri di svolgere attività lavorativa nelle more del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari. Il Dicastero chiarisce che i soggetti richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari possono iniziare a svolgere attività lavorativa, nel rispetto degli obblighi e condizioni previsti dalla normativa vigente, avvalendosi ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio dello Stato e della possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Infatti, il permesso di soggiorno per motivi familiari consente al cittadino straniero di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo sul territorio italiano fino alla scadenza dello stesso e senza la necessità di convertirlo in permesso per lavoro subordinato, pertanto la disposizione di cui all’articolo 5, comma 9-bis, T.U. Immigrazione (relativo al soggetto richiedente permesso per lavoro subordinato), può trovare applicazione anche in tali casi.