L’emendamento al disegno di legge n. 452, di conversione in legge del decreto Milleproroghe 2023, approvato dalle commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio del Senato, aggiunge, all’articolo 9 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il comma 5-bis.
- Genitori lavoratori con almeno un figlio minore di anni 14
Fino al 30 giugno 2023 sarà riconosciuto ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di anni 14 il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali con il datore di lavoro e nel rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che il lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Il diritto è riconosciuto a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.
- Lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio
Prorogato al 30 giugno 2023 anche il diritto dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid di ricorrere al lavoro agile in assenza degli accordi individuali e nel rispetto degli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017.
Si ricorda che I lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio” si individuano in funzione dell’età, o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, o da esiti di patologie oncologiche, o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale (articolo 83 del decreto Rilancio, articolo che peraltro non è, allo stato attuale, oggetto di proroga).
- Smart working con strumenti informatici del dipendente
Fino al 30 giugno 2023 sarà infine consentito lo svolgimento dello smart working anche attraverso l’uso di strumenti informatici del dipendente, se non forniti dal datore di lavoro.
- Lavoratori “super fragili”
Dopo essere stato respinto nella seduto dell’8 febbraio, è stato riammesso alle votazioni e approvato il 9 febbraio l’emendamento che proroga al 30 giugno 2023 lo smart working semplificato per i lavoratori super fragili, vale a dire i lavoratori dipendenti rientranti nelle situazioni di fragilità attualmente individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, per i quali il “diritto” di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile sarebbe scaduto il 31 marzo 2023 (articolo 1, comma 306, legge 29 dicembre 2022, n. 197, cd legge di Bilancio 2023).
NOTA BENE: Per questi lavoratori “super fragili”, fino al 30 giugno 2023, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti e senza decurtazione della retribuzione.
- Lavoratori dipendenti con disabilità grave
È stato invece respinto l’emendamento che prorogava, al 31 dicembre 2023, le disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del Cura Italia. Si tratta delle misure in materia di lavoro agile per i lavoratori dipendenti con disabilità grave, ovvero in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. Per tali lavoratori il diritto a prestare l’attività lavorativa in modalità agile, anche con l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto, è stato previsto fino al 31 dicembre 2022.