14337_Circolare-numero-75-del-03-08-2023

Con l’articolo 1, commi 342 e 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, in vigore dal 1° gennaio 2023, sono state apportate significative modifiche alla disciplina del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale, di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

 

Il citato intervento normativo ha elevato per tutti gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale l’importo massimo di compenso erogabile per anno civile dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori (cfr. la lettera b) del comma 1 dell’art. 54-bis del decreto-legge n. 50/2017) che, dal 1° gennaio 2023, è pari a 10.000 euro, e ha ampliato la platea di utilizzatori del contratto di prestazione occasionale, consentendone il ricorso agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato (elevando, così, il precedente limite, fissato a cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato).

 

L’Istituto ha fornito indicazioni sulle modifiche normative sopra descritte con la circolare n. 6 del 19 gennaio 2023.

Da ultimo, il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha elevato, per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, i limiti economici e dimensionali oltre i quali non è possibile accedere al contratto di prestazione occasionale.

 

Per effetto delle modifiche apportate alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 37 del decreto-legge n. 48/2023, dopo le parole “10.000 euro” sono state aggiunte le parole “elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento”.

 

Inoltre, il medesimo comma 1 dell’articolo 37 del decreto-legge n. 48/2023, con la lettera b), ha modificato la lettera a) del comma 14 dell’articolo 54-bis citato aggiungendo, dopo le parole “a tempo indeterminato”, le parole “ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato”.