Con la sentenza n. 104 del 22 aprile 2022, la Corte Costituzionale ha posto fine a una diatriba di lungo corso tra INPS e professionisti iscritti agli Ordini sull’obbligo di iscrizione alla Gestione separata artt. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 come interpretato dall’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98.
La Consulta ha affermato che “sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata INPS non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddetto integrativo, il cui pagamento non crea una vera e propria posizione previdenziale.
La decisione conferma dunque a norma di interpretazione del DL 98/2011 , illustrata nella circolare INPS 99/2011.
La stessa sentenza ha però precisato anche che sono incostituzionali le sanzioni ai professionisti non tenuti alla iscrizione alla propria Cassa di riferimento per basso reddito e neppure iscritti alla gestione separata INPS, per il periodo anteriore all’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica del 2011.
Con la circolare 107 del 3 ottobre 2022, l’istituto si adegua alla decisione della Consulta e fornisce le indicazioni operative.
In sintesi, si conferma che sono obbligati all’ iscrizione alla Gestione separata INPS :
1.i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi Albi professionali; |
2.i soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza; |
3.i soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti. |
Questi soggetti sono comunque esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla medesima Gestione separata INPS fino all’anno di imposta 2011.
La sentenza della Corte Costituzionale estende i suoi effetti esclusivamente ai rapporti non ancora esauriti alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 27 aprile 2022
L’esclusione delle sanzioni civili avverrà d’ufficio, senza necessità di presentazione di istanze da parte dei soggetti interessati.
Con successivo messaggio l’Istituto renderà note le modalità operative per le istanze di rimborso delle somme già versate a titolo di sanzioni civili