Il Ministero del Lavoro, in data 2 maggio, ha pubblicato sulla pagina Pubblicità legale del proprio sito internet il decreto interministeriale 10 marzo 2016, recante le modalità di versamento del contributo esonerativo per autocertificare l’esonero dall’obbligo degli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille (art.3, L. n.68/99).
L’autocertificazione, da presentare in via telematica entro il 1° luglio 2016 (60 giorni dall’entrata in vigore del decreto), deve contenere la data dalla quale il datore di lavoro ha inteso avvalersi dell’esonero.
Nelle more dell’attivazione della procedura telematica per l’autocertificazione, il datore di lavoro potrà indicare, nel prospetto informativo, la data dalla quale ha inteso avvalersi dell’esonero, che non può essere né antecedente al 24 settembre 2015 né successiva al 31 dicembre 2015, poiché il prospetto fa riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre.