È stato pubblicato ieri dal Ministero del Lavoro il decreto interministeriale del 25 marzo 2016, attuativo dell’art.1, commi da 182 a 191, L. n.208/16, che disciplina l’erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata. Nella G.U. n.112 del 14 maggio è stato pubblicato il relativo avviso, pertanto il decreto è ora operativo dal 16 corrente mese.
La nuova disciplina presenta delle novità rispetto al passato: si innalza il limite massimo dei redditi percepiti dal lavoratore da considerare ai fini dell’ammissione all’incentivo, pari a 50mila euro lordi annui per il 2015.
Al contempo è prevista la riduzione del limite massimo di importo assoggettabile a tassazione agevolata del 10% ovvero fino a 2.000 euro lordi. Tale riduzione è più mite se le politiche aziendali adottate dal datore di lavoro prevedono il coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, il tetto si alza a 2.500,00 euro lordi.
L’agevolazione viene estesa, con lo stesso limite e la medesima aliquota agevolata, anche agli utili distribuiti dalle aziende ai dipendenti.
L’aliquota agevolata è fissata al 10% in sostituzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.
Si prevede, inoltre, la possibilità di sostituire in tutto o in parte le somme erogate con servizi resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto: in questo caso si applica la totale detassazione e decontribuzione. Si tratta di tutte le prestazioni di welfare aziendale previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali. Tali prestazioni potranno essere corrisposte attraverso l’erogazione di voucher, anche in formato elettronico.
Per poter fruire dell’agevolazione, è necessario che l’erogazione avvenga in esecuzione di contratti aziendali o territoriali (contratti collettivi di “secondo livello”) sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU. Il contratto sottoscritto dalle parti deve necessariamente essere depositato entro trenta giorni preso la Direzione Territoriale del Lavoro competente, pena l’inapplicabilità del regime di tassazione agevolata o detassazione.
ITER per i premi di produttività che matureranno nel 2016
- Maggio: avvio relazioni sindacali per la stipula di un nuovo contratto aziendale
- Giugno: firma del nuovo contratto che prevede anche:
- la normazione dell’opzione di conversione (soldi/in beni)
- Catalogo beni e servizi in natura con valori economici
- istituzione e regolamentazione dell’organismo per il coinvolgimento paritetico dei lavoratori
- Luglio: Deposito contratto presso la Direzione Provinciale del Lavoro presso il Ministero
- Luglio -ottobre: finestra per i dipendenti per decidere se euro o beni