Bonus ZES unica per il Mezzogiorno

Pubblicato in G.U. n. 105 del 7 maggio 2024 il D.L. 60/2024, c.d. Decreto Coesione, che prevede, tra le altre, misure a sostengo della creazione di stabile impiego nella ZES unica per il mezzogiorno.

Viene, infatti, previsto un esonero del 100% dei contributi a carico dei datori di lavoro in ipotesi di assunzioni a tempo indeterminato lavoratori che risultano, alla data di assunzione, aver compito il 35esimo anno di età ed al tempo stesso essere disoccupati da più di 24 mesi.

L’assunzione, inoltre, deve essere effettuata da datori di lavoro che nel mese di instaurazione del rapporto hanno in forza un numero di dipendenti non superiore a dieci, e deve interessare una sede, ovvero unità produttiva, ubicata in una delle regioni rientranti nella ZES unica per il Mezzogiorno.

Come previsto anche per il bonus giovani, è previsto un meccanismo di portabilità, che consente quindi di fruire della porzione residua dell’incentivo, anche laddove sia stato in precedenza instaurato un diverso rapporto di lavoro con altro datore inserito nel contesto dell’esonero ZES unica per il Mezzogiorno.

Anche in tale ipotesi, poi, la presenza di licenziamenti (sia individuali che collettivi) realizzatisi nei sei mesi precedenti l’instaurazione del rapporto, rappresenta causa ostativa alla fruizione del bonus; parimente sono causa di decadenza licenziamenti nei sei mesi successivi all’instaurazione del rapporto agevolato effettuati nei confronti dello stesso lavoratore, ovvero di altri che svolgano le medesime mansioni nella stessa unità produttiva.

 

 

Incentivi per l’assunzione di giovani

Tra le misure previste dal c.d. Decreto Coesione, anche un incentivo per chi favorisce la stabile occupazione dei giovani, mediante assunzioni, ovvero trasformazioni, a tempo indeterminato.

Le assunzioni, ovvero le trasformazioni, in questione, debbono riguardare soggetti che hanno un’età anagrafica inferiore a trentacinque anni e che non abbiano in precedenza già avuto rapporti a tempo indeterminato.

Tale misura non si applica ai rapporti di apprendistato ed a quelli di lavoro domestico, ma può essere prevista a favore di coloro che in precedenza siano stati interessati da periodi formativi per apprendistato, senza aver però conseguito la qualificazione professionale.

L’incentivo si sostanzia in un esonero del 100% dei contributi a carico dei datori di lavoro (nel rispetto della soglia massima di 500 € su base mensile, elevati a 650 € in ipotesi di rapporti instaurati in unità operative ubicate nel territorio di Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna) per un arco temporale massimo di 24 mesi, relativamente alle assunzioni, ovvero alle trasformazioni a tempo indeterminato, realizzatesi nell’arco temporale compreso tra il 1° settembre 2024 ed il 31 dicembre 2025.

È prevista, inoltre, una portabilità dell’esonero in trattazione, in ipotesi di instaurazione di rapporti a tempo indeterminato successivi a pregressi contratti che avevano beneficiato della medesima misura, per il periodo residuo spettante.

 

 

Incentivi per l’assunzione di donne

Tra le misure previste dal c.d. Decreto Coesione, anche un incentivo per chi favorisce la stabile occupazione di lavoratrici considerate svantaggiate.

Anche in questo caso vengono previste specifiche disposizioni graduate in relazione al contesto geografico, con particolare riguardo a coloro le quali risultano residenti nella ZES unica per il mezzogiorno.

La misura prevista dall’articolo 23 del D.L. 60/2024 prevede un esonero pari al 100 % dei contributi a carico dei datori di lavoro relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato che si realizzeranno tra il 1 °settembre 2024 ed il 31 dicembre 2025, di donne considerate svantaggiate.

Tale concetto si concretizza al ricorrere del requisito dell’assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi per coloro che risiedono all’interno del territorio di una delle regioni della ZES unica per il mezzogiorno, elevati a 24 mesi per coloro che invece non rientrano nella platea di cui sopra.

Le assunzioni in oggetto debbono comportare un incremento occupazionale netto calcolato in maniera puntuale su base mensile; rispetto a tale parametro i lavoratori a tempo parziale cubano in proporzione rispetto all’orario svolto.

 

 

 

Misure di contrasto al lavoro sommerso

Pubblicato in G.U. n. 105 del 7 maggio 2024 il D.L. 60/2024, c.d. Decreto Coesione, che prevede, tra le altre, misure di contrasto al lavoro sommerso, con particolare riferimento al contesto degli appalti.

In particolare, l’articolo 28 del D.L. 60/2024 riscrive i commi da 10 a 12 dell’articolo 29, D.L. 19/2024, come convertito in L. 56/2024.

Il comma 10 riscrive la previsione inerente all’obbligo di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera, sia per gli appalti pubblici, sia per quelli privati di importo superiore a 70.000 €, finalizzati in entrambi i casi alla realizzazione di lavori edili.

La novella ai successivi commi 11 e 12 riguarda rispettivamente gli appalti pubblici e quelli privati, in ordine alle conseguenze che possono concretizzarsi al ricorrere del versamento del saldo finale in assenza dell’esito positivo della verifica, ovvero previa regolarizzazione da parte dell’impresa affidataria.

La distinzione tra ambito pubblico e privato opera anche per quanto riguarda le conseguenze connesse a tale mancanza.

 

 

Misure a favore dell’autoimpiego

Pubblicato in G.U. n. 105 del 7 maggio 2024 il D.L. 60 del 7 maggio 2024, c.d. Decreto Coesione, che prevede, tra le altre, misure a sostengo dell’autoimpiego.

A fronte della previsione generale contenuta nell’articolo 16, il Testo normativo distingue tre specifiche fattispecie, calibrandole in relazione al contesto geografico e territoriale, ma anche di ambito.

  1. L’articolo 17 disciplina l’autoimpiego nel territorio del Centro – Nord Italia;
  2. l’articolo 18 quello che si realizza nel Sud (c.d. Resto al Sud 2.0),
  3. l’articolo 21, nel riguardare l’autoimpiego realizzato in settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione, digitale ed ecologica, prevede, al ricorrere di particolari condizioni, il riconoscimento di agevolazioni connesse all’instaurazione di rapporti di lavoro che determinano stabile occupazione, oltre ad un contributo mensile erogato dall’Inps.

Destinatari della misura possono essere giovani di età inferiore a 35 anni ed in possesso di particolari requisiti di fragilità sociale, ovvero inoccupati, inattivi e disoccupati.

Vengono previste le tipologie di intervento che possono essere finanziate che si collocano nella fase iniziale dell’attività, e le modalità – oltre che gli importi – che possono essere riconosciuti.

In merito a tali passaggi, ciò che differenzia il Centro – Nord del Paese, dall’autoimpiego realizzato nelle zone del Meridione, sono le percentuali rispetto agli investimenti connessi all’avvio di attività, e gli stanziamenti di spesa riconosciuti.