Il contributo Aspi deve essere erogato dal datore di lavoro privato in caso di licenziamento del lavoratore.
Il contributo è dovuto anche qualora il lavoratore non abbia maturato i requisiti soggettivi per l’accesso alla NASpI, ovvero il datore di lavoro è a conoscenza della ricollocazione del lavoratore presso altro impiego.
Il contributo, per l’anno 2016, è pari a 489,95 euro (41% di 1.195 euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.469,85 euro per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).
Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a 40,83 euro/mese(489,95/12).
Il contributo va versato, in un’unica soluzione, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al licenziamento.
Tipologia di risoluzione da rapporto a tempo indeterminato | Ticket dovuto |
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo | SI |
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo | SI |
Licenziamento per giusta causa | SI |
Licenziamento collettivo CON accordo sindacale | SI |
Licenziamento collettivo SENZA accordo sindacale | SI (moltiplicato per 3) |
Licenziamento durante o al termine del periodo di prova | SI |
Licenziamento per superamento del periodo di comporto | SI |
Licenziamento lavoratore intermittente (esclusivamente per i periodi lavorati che concorrono al computo dell’anzianità aziendale) | SI |
Licenziamento personale domestico | NO |
Recesso dell’Apprendista al termine del periodo formativo | SI |
Dimissioni volontarie | NO |
Dimissioni per giusta causa | SI |
Dimissioni nel periodo tutelato per maternità | SI |
Risoluzione consensuale dinanzi la Commissione di conciliazione DTL (articolo 410 c.p.c.) | NO |
Risoluzione consensuale in sede sindacale (articolo 411 c.p.c.) | NO |
Risoluzione consensuale a seguito di Conciliazione obbligatoria per GMO presso la Direzione Territoriale del Lavoro (per aziende in tutela reale – articolo 18 Legge 300/70). Non si applica nei confronti dei rapporti a tempo indeterminato a Tutele Crescenti | SI |
Risoluzione in caso di trasferimento oltre 50 Km dalla residenza del lavoratore | SI |
Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dal ccnl | NO |
Interruzione di rapporto a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere | NO |
Decesso del lavoratore | NO |
A titolo informativo, si ricorda che sussiste l’obbligo del preavviso nei seguenti casi di recesso :
- licenziamento ad nutum;
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
- recesso al termine del periodo di comporto;
- fallimento o liquidazione coatta amministrativa;
- cessazione dell’attività qualora ai lavoratori non venga dato il preavviso contrattualmente previsto;
- dimissioni per giusta causa del lavoratore;
- dimissioni della lavoratrice madre entro il 1° anno di età del bambino;
- decesso del lavoratore.