Il “ravvedimento operoso” può essere utilizzato per pagare, mancanze e altre irregolarità fiscali, in ritardo, e le sanzioni possono essere (più o meno) ridotte.

 

Il ravvedimento operoso è un sistema che consente al contribuente che ha commesso irregolarità di ratificare la propria posizione dichiarando redditi ulteriori a quelli già dichiarati, effettuando versamenti, al fine di correggere l’errore o il ritardo dell’adempimento volontario dei propri obblighi fiscali.

 

Il “ravvedimento operoso” previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 consente di ridurre le sanzioni pagando l’importo volontariamente dovuto più gli interessi legali, a seconda della tempistica entro cui viene regolarizzata la violazione.

 

A seguito della revisione delle norme sul ravvedimento operoso, a partire da

Per effetto della modifica della disciplina della voluntary compliance per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 con il decreto n. 87 del 14 giugno 2024 (Attuazione della riforma tributaria in materia di sanzioni), vi sarà una generale ridefinizione al ribasso delle sanzioni, che riguarderà anche la possibilità di ravvedimento. La disciplina attuale si applica alle violazioni fino al 31 agosto 2024

Disciplina applicabile alle violazioni commesse fino al 31 agosto 2024

L’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 disciplina tre diverse forme di ravvedimento:

– la prima riguarda le violazioni sul ritardato versamento, con riduzione della sanzione da 1/10 a 1/5, a seconda di quando avviene il ravvedimento;

– la seconda inerisce alla generalità delle violazioni, con riduzione della sanzione da 1/9 del minimo a 1/5 del minimo, a seconda di quando avviene il ravvedimento;

– la terza è relativa alla dichiarazione tardiva, con riduzione della sanzione a 1/10 del minimo, possibile solo entro 90 giorni dal termine per la dichiarazione.

Disciplina applicabile alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024

Intervenendo sull’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 sono state modificate:

– la lettera b-bis), consentendo la riduzione a 1/7 del minimo anche se la regolarizzazione di errori od omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione, oppure oltre un anno dall’omissione o dall’errore se non sono previste dichiarazioni periodiche;

– la lettera b-ter), che consente di ridurre la sanzione a 1/6 del minimo dopo la comunicazione dello schema di atto impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, nella fase di contraddittorio obbligatorio prevista dallo Statuto del contribuente (art. 6-bis, comma 3, legge n. 212/2000), non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione;

– la lettera b-quater), riguardo all’ipotesi che consente di ridurre la sanzione a 1/5 del minimo, operante se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione. Si precisa che, per avere tale riduzione, non deve essere stata inviata comunicazione di adesione al verbale di constatazione e, comunque, la regolarizzazione deve avvenire prima della comunicazione dello schema di atto inviato nella fase di contraddittorio preventivo;

– la lettera c), eliminando l’ipotesi di riduzione a 1/10 del minimo della sanzione prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia IVA, nel caso di presentazione con ritardo non superiore a trenta giorni. Si prevede quindi la riduzione della sanzione a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

Sono inoltre state introdotte:

– una nuova lettera b-quinquies), che prevede la riduzione a 1/4 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto inviato nella fase di contraddittorio preventivo relativo alla violazione constatata con verbale, ma senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione;

– il nuovo comma 2-bis in base al quale, se la sanzione è calcolata con le regole sul concorso di violazioni e continuazione (art. 12), la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l’utilizzo delle procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies ), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate;

– il nuovo comma 2-ter il quale prevede che la riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni.

Tabella riassuntiva: Norma di riferimento