Oltre alla normale iscrizione al CONI che deve essere rinnovata ogni anno, esiste un altro adempimento che è entrato in vigore dal 1/7/2023 che è l’obbligo di iscriversi al Registro nazionale attività sportive dilettantistiche.

Questo obbligo deriva dalla nuovo obbligo di gestione del personale, e per tale intendiamo, tutti coloro che prestano la loro opera per raggiungere lo scopo sociale delle associazione, ovvero,  l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all’articolo 29 D.Lgs. 36/200.

I nuovi rapporti di lavoro sono i seguenti:

 

– LAVORO SUBORDINATO (ART. 2094 C.C.) elementi: oggetto del contratto (prestazione lavorativa), nesso sinallagmatico oggetto retribuzione, orario, assenza di rischio, ecc.

– LAVORO AUTONOMO (ART. 2222 C.C.) elementi: oggetto del contratto (opera/servizio), piena autonomia, rischio proprio.

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (ART.409 COMMA 1 N. 3 C.P.C. e ART. 28 D. LGS. 36/2021) presunzione di co.co.co.se la durata delle prestazioni oggetto del contratto non supera le 18 ore settimanali (esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive) e la prestazione oggetto del contratto è conforme ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva.

VOLONTARIO SPORTIVO. Viene introdotta la figura del «volontario sportivo». Possono avvalersi di volontari: Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione riconosciuti dal CONI. Gli elementi che caratterizzano il volontario:

o spontaneità della prestazione;

o senza scopo di lucro;

o finalità amatoriali;

o nessun tipo di retribuzione;

o incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro;

o obbligo responsabilità civile verso terzi.

COLLABORATORI AMMINISTRATIVO GESTIONALI ADDETTI ALLA SEGRETERIA.

 

NON sono, pertanto, lavoratori sportivi tutti quei soggetti che svolgono mansioni non qualificate come sportive dalla legge. Esempio: addetti alle pulizie, custodi, addetti al bar, ecc. Per tutti questi soggetti si applicano le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa, ivi comprese quelle di carattere previdenziale e tributario. Trattamento differenziato viene applicato ai Collaboratori amministrativo gestionali addetti alla segreteria

 

TUTELE PREVIDENZIALI DEI RAPPORTI DI LAVORO

Trattamento Pensionistico (art.35 D.lgs. 36/2021)

– I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS.

– A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, (1/7/23), il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e operanti nei settori professionistici.

– Nell’area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS.

– Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso gli Enti Sportivi, a partire dall’entrata in vigore del presente decreto, hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal presente decreto. Le stesse figure professionali già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto

1) Per i lavoratori nei settori dilettantistici i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome o prestazioni autonome occasionali (di cui al comma 2), iscritti alla gestione separata INPS, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24%.

2) Per i lavoratori nei settori dilettantistici i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome o prestazioni autonome occasionali (di cui al comma 2), titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita nella misura pari al 25%. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps

3) Per i lavoratori nei settori dilettantistici i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome o prestazioni autonome occasionali (di cui al comma 2), che svolgono prestazioni autonome di cui all’articolo 53, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), iscritta alla gestione separata, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 25%. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps.

4) L’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui sopra, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.

5) Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui sopra è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo. L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

6) Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, l’adempimento della comunicazione mensile all’Istituto nazionale della previdenza sociale dei dati retributivi è assolto con mediante funzione telematica istituita nel RASD.

 

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI (art.34 D.Lgs 36/2021)

– I lavoratori subordinati sportivi, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Per gli sportivi dilettanti, che svolgono attività sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto all’articolo 29, comma 4 (Responsabilità civile verso terzi)

 

TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEI RAPPORTI DI LAVORO(art.36 D.Lgs 36/2021)

Premio Formazione art. 31

– Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell’articolo 31 sono equiparate alle operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 633/72. Tale premio, qualora sia percepito da società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, non concorre alla determinazione del reddito per tali enti

 

Trattamento fiscale

– I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

– Ai fini di quanto previsto al precedente punto, all’atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare

 

 

PREMIO PER I RISULTATI OTTENUTI NELLE COMPETIZIONI SPORTIVE,

Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrati come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, del decreto del D.P.R. 600/73.

 

Fino a giugno 2023 questi premi erano considerati redditi diversi quindi non soggetti alla ritenuta. (art. 67, comma 1, lettera d.)