L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello 22 febbraio 2023, n. 223 è tornata ad affrontare il tema del regime impatriati, con particolare riguardo alle condizioni di accesso.
È opportuno ricapitolare la biografia della misura agevolativa, che ha fatto registrare un punto di discrimine dalla data del 30 aprile 2019 a seguito della pubblicazione del c.d. Decreto Crescita.
Successivamente, il Legislatore ha a più riprese tentato di attenuare le differenze tra i “nuovi” beneficiari e coloro che stavano già fruendo dell’incentivo secondo lo schema originario del D.Lgs. 147/2015.
L’iter appena descritto si è per ora completato con la previsione nella Legge 178/2020 (di bilancio per l’anno 2021) della possibilità onerosa di accesso all’estensione quinquennale anche a favore di coloro che beneficiano dell’incentivo versione “ante Decreto crescita” purché già destinatari della misura al 31 dicembre 2020 e precedentemente iscritti all’AIRE, ovvero cittadini comunitari.
La misura riguarda potenzialmente quindi chi ha all’interno del proprio nucleo un figlio minorenne, almeno tre figli minorenni, ovvero ha acquistato, o intende farlo entro dodici mesi dal rimpatrio; tutto ciò a fronte del versamento di un importo di accesso da effettuarsi a scadenze fisse e predeterminate (30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione, ovvero 180 giorni decorrenti dal 3 marzo 2021 (data di pubblicazione del Provvedimento 60353 AdE) laddove il periodo d’imposta di cui sopra sia terminato in data 31 dicembre 2020.
La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate conferma ed estende quanto già espresso dalla risposta ad interpello 18 luglio 2022, n. 383, andando quindi a ribadire la rigorosa linea che impone il versamento nei termini e nelle modalità previste, non consentendo alcuna forma di ravvedimento, e non ammettendo nemmeno – come specificato appunto dalla risposta n. 233/2023, la remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012