Nella circolare n. 126 del 28 dicembre 2018 l’INPS ha comunicato che dal 1° gennaio 2019, ai requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata per
- i lavoratori dipendenti che svolgono le attività cosiddette gravose e
- gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti,
entrambi con un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita . Viene specificato che il requisito contributivo dei 30 anni deve essere maturato in base alle disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
La circolare fornisce i dettagli sulle categorie di lavoratori esclusi dall’innalzamento dei requisiti:
- Lavoratori c.d. gravosi ai sensi dell’articolo 1, comma 148, lettera a), della legge n. 205/2017
- Addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti ai sensi dell’ articolo 1, comma 148, lettera b), della legge n. 205/2017
Non sono compresi nel blocco, invece:
- i lavoratori precoci di cui all’articolo 1, commi da 199 a 201, della legge n. 232/2016. Ad essi pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il requisito ridotto dei 41 anni è incrementato di ulteriori 5 mesi.
- i titolari dell’indennità di Ape sociale
Il documento precisa che per il trattamento prensionistico dei lavoratori cd. gravosi è prevista la verifica della conformità delle dichiarazioni del lavoratore e del datore di lavoro con i dati presenti nelle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro, e preannuncia un ulteriore messaggio di istruzioni procedurali.
L’istituto di previdenza fornisce anche informazioni sui termini di pagamento delle indennità di fine servizio per i dipendenti pubblici , che accedono al trattamento pensionistico beneficiando dell’esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita stabilito per il 2019, e potranno percepire il trattamento di fine servizio o di fine rapporto non prima di 24 mesi o di 12 mesi dalla data di conseguimento del primo requisito pensionistico teorico utile . “Oltre il periodo temporale appena indicato, l’Istituto deve provvedere al pagamento della prestazione al massimo entro tre mesi, decorsi i quali saranno dovuti gli interessi per ritardato pagamento della stessa.