Nella circolare n. 126 del 28 dicembre 2018 l’INPS ha comunicato che  dal 1° gennaio 2019, ai requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata per

  • i lavoratori dipendenti che svolgono le attività cosiddette gravose e
  • gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti,

entrambi con  un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni,  non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita . Viene specificato che il requisito contributivo dei 30 anni deve essere maturato in base alle disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

La circolare  fornisce i dettagli sulle  categorie di lavoratori esclusi dall’innalzamento dei requisiti:

  1. Lavoratori c.d. gravosi ai sensi dell’articolo 1, comma 148, lettera a), della legge n. 205/2017 
  2. Addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti  ai sensi dell’ articolo 1, comma 148, lettera b), della legge n. 205/2017

Non sono compresi nel blocco, invece:

  • i  lavoratori precoci di cui all’articolo 1, commi da 199 a 201, della legge n. 232/2016.  Ad essi pertanto,  a decorrere dal 1° gennaio 2019, il requisito ridotto dei 41 anni è incrementato di ulteriori 5 mesi.
  •  i titolari dell’indennità di Ape sociale 

Il documento precisa che per il trattamento prensionistico dei lavoratori cd. gravosi è prevista  la verifica della conformità delle dichiarazioni del lavoratore e del datore di lavoro con i dati presenti nelle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro, e preannuncia un ulteriore messaggio di  istruzioni procedurali.

L’istituto di previdenza   fornisce  anche informazioni sui termini di pagamento delle indennità di fine servizio  per i dipendenti pubblici  , che accedono al trattamento pensionistico beneficiando dell’esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita stabilito per il 2019, e potranno percepire il trattamento di fine servizio o di fine rapporto non prima di 24 mesi o di 12 mesi dalla data di conseguimento del primo requisito pensionistico teorico utile . “Oltre il periodo temporale appena indicato, l’Istituto deve provvedere al pagamento della prestazione al massimo entro tre mesi, decorsi i quali saranno dovuti gli interessi per ritardato pagamento della stessa.