La Corte Costituzionale, con sentenza n.90 del 20 maggio 2024, interviene in materia di restituzione dell’indennità NASpI in precedenza anticipata per avvio di attività poi cessata.
La fattispecie in oggetto muove dalla contestazione di una persona la quale, dopo aver chiesto l’integrale anticipo del trattamento di NASpI spettante per avviare un’attività imprenditoriale di ristorazione, si è visto costretto a cessare l’attività medesima.
Con conseguenza di ciò, ha quindi accettato un rapporto di lavoro subordinato.
Stante il presente quadro, l’Inps ha quindi richiesto l’integrale restituzione del trattamento di NASpI in precedenza anticipato.
Il Tribunale, investito di dirimere la questione, ha posto la questione di legittimità costituzionale del disposto dell’articolo 8, comma 4, D.Lgs. 22/2015, ancor più argomentando che la chiusura dell’attività non era dovuta a fatto imputabile alla persona medesima, quanto piuttosto alle situazioni contingenti (pandemia Covid).
In tal senso, la Corte Costituzionale ha stabilito che, laddove la cessazione dell’attività rispetto alla quale era stato richiesto l’anticipo del trattamento NASpI residuo non sia da ascrivere a comportamenti imputabili alla persona medesima, il recupero deve essere effettuato solo in proporzione al periodo interessato al rapporto di lavoro subordinato successivamente instaurato, e non per l’intero importo.