Si sta facendo riferimento agli esoneri cc.dd. sperimentali per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, legge di Bilancio 2021) e di cui all’articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, legge di Bilancio 2023), la circolare chiarisce in merito ad un interpello che le due agevolazioni per assunzione a tempo determinato di giovani under 36 e per la stabilizzazione del rapporto prevede che:

 

“l’esonero di cui alla legge n. 205/2017 non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato (si rinvia, sul punto, al messaggio n. 459/2016)”. (circolare n. 40 del 2 marzo 2018 – circolare n. 56 del 12 aprile 2021)

 

Stessa sorte per l’incentivo della stabilizzazione

Tanto rappresentato, deve ritenersi che, laddove il datore di lavoro che abbia fruito dei menzionati incentivi all’assunzione di giovani sia un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato, lo stesso può godere legittimamente del beneficio, in quanto, alla data di assunzione incentivata, riteneva in buona fede che il lavoratore fosse legittimo destinatario dell’agevolazione.

Come previsto nel citato interpello del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 2/2016, non è possibile fruire dello sgravio di cui all’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cui l’interpello si riferisce), “laddove il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta del datore di lavoro ma in conseguenza di un accertamento ispettivo”.

 

La suddetta preclusione, pertanto, opera solo nel caso in cui il datore di lavoro che intenda fruire dell’incentivo sia il medesimo datore titolare del rapporto di lavoro riqualificato a seguito di accertamento ispettivo, deve ritenersi che, laddove il datore di lavoro che abbia fruito dei menzionati incentivi all’assunzione di giovani sia un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato, lo stesso può godere legittimamente del beneficio, in quanto, alla data di assunzione incentivata, riteneva in buona fede che il lavoratore fosse legittimo destinatario dell’agevolazione.

Mess. INPS 4178 del 24-11-2023Interpello-2-2016