Con i decreti interministeriali 21 luglio 2022 e 21 maggio 2024, di adeguamento, rispettivamente, del Fondo di integrazione salariale (FIS) e del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) è stata introdotta, una riduzione della aliquota del contributo ordinario dello 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Analogamente, le previsioni di cui al comma 1-ter dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, introdotto dalla legge di Bilancio 2022, hanno disposto, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2025, una specifica riduzione sulla contribuzione addizionale, in relazione ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e in deroga.
FIS
Sotto il profilo del finanziamento del Fondo di solidarietà in argomento, l’articolo 6, comma 1, del suddetto decreto, ha previsto per tutti i datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del citato Fondo, la seguente riformulazione, declinata secondo il relativo requisito dimensionale, dell’ammontare dell’aliquota ordinaria di finanziamento:
– 0,50% per i datori di lavoro che occupano mediamente, nel semestre di riferimento, fino a 5 dipendenti;
– 0,80% per i datori di lavoro che occupano mediamente nel semestre di riferimento, da 5,1 a 15 dipendenti;
– 1% per i datori di lavoro che occupano mediamente nel semestre di riferimento, oltre i 15 dipendenti.
Nello specifico, l’articolo 6 del D.I., dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, vi sia una riduzione in misura pari al 40% dell’aliquota dello 0,50%, attestandosi così allo 0,30%, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale, per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento (cfr. il messaggio n. 2651 del 19 luglio 2024).
CIGO/CIGS/CIGD
In particolare, la norma pone a carico dei datori di lavoro che presentano la domanda di integrazione salariale un contributo addizionale in misura pari al:
- a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente al periodo di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, fruito all’interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- b) 12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- c) 15% oltre il limite di cui alla lettera b) in un quinquennio mobile.
Pertanto, la misura del contributo addizionale varia in funzione dell’intensità di utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale nell’ambito del quinquennio mobile.
a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento è stabilita una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari:
- a) al 6 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- b) al 9 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile”.
In caso di periodi di trattamenti di integrazione salariale su cui insistono due aliquote differenti, la riduzione del contributo addizionale, ove spettante, viene applicata su ciascuna delle due aliquote (ad esempio, 6% e 9%).