Con la Circolare n. 15127 del 12 aprile 2021, il Ministero della Salute aveva fornito le indicazioni sulle  procedure necessarie alla riammissione in servizio dei lavoratori a seguito di assenza per malattia  da COVID-19

In particolare, tenuto conto della normativa attualmente vigente a livello nazionale e del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” stipulato il 6 aprile 2021,la circolare chiariva le regole nei diversi casi che si possono verificare

1 – Per i  lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 con ricovero ospedaliero, è necessaria la presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione e  visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni , indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

2 – Lavoratori positivi sintomatici

possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni  e  test molecolare o negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi

3 – Lavoratori positivi a lungo termine 

per chi risulta  positivi al test molecolare per SARS-CoV-2  senza sintomi da almeno una settimana possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020) ma  sono  riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario;

4 –  Lavoratore con  contatto stretto asintomatico

 Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020). Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività viene inviato  al lavoratore che ne informa il datore di lavoro.

Nuova circolare 21 maggio quarantena e isolamento con “variante inglese”

con la circolare 21 maggio 2021, prot. n. 0022746  ora sono state  aggiornate le raccomandazioni a causa dell’evoluzione della diffusione delle varianti del virus in Italia, le cosiddette Voc (Variant of concern) tra cui la Voc 202012/01 (cosiddetta “Inglese”), che attualmente è la più diffusa

QUARANTENA

nei casi di contatti stretti asintomatici di casi con infezione da Sars-CoV-2, compresi i casi da variante Voc 202012/01 sospetta o confermata, identificati dalle autorità sanitarie si conferma che i lavoratori possono tornare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale è necessario un   test antigenico o molecolare con risultato negativo.
ISOLAMENTO

viene fatta  una distinzione tra casi Sars-CoV-2 o Voc 202012/01 (sospetta/confermata) e casi Voc Non 202012/01 (sospetta/confermata):

Soggetti positivi asintomatici 

  1.  le persone che continuano a risultare positive al test molecolare o antigenico per Sars-Cov-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia), potranno interrompere l’isolamento al termine del 21° giorno;
  2. i soggetti positivi a lungo termine di varianti Voc diverse da Voc 202012/01 (sospetta o confermata) potranno interrompere l’isolamento solo dopo test molecolare negativo  effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore dovrà inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente