La Riforma dello Sport apporta una grande innovazione su vari aspetti che regolano le associazioni/società sportive. Uno su tutti è sicuramente la figura e le norme che regolano il “lavoratore sportivo”.

Esaminiamo in questo articolo l’innovazione apportata dalla Riforma dello sport circa il LAVORATORE SPORTIVO (2023) che disciplina il relativo rapporto di lavoro.

Chi è il lavoratore sportivo?

Nella Riforma dello Sport, l’articolo 25 comma del Decreto Legislativo 36/2021 definisce chi è il LAVORATORE SPORTIVO, ovvero:

È lavoratore sportivo:

  • L’atleta;
  • L’allenatore;
  • L’istruttore;
  • Il direttore tecnico;
  • Il direttore sportivo; 
  • Il preparatore atletico;
  • Il direttore di gara.

che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all’articolo 29.

Le novità sul lavoro sportivo con la Riforma dello Sport:

La prima innovazione della Riforma dello Sport riguarda il requisito soggettivo, ovvero rientra nella figura del lavoratore anche ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Le prima distinzione pertanto per riconoscere un lavoratore sportivo consiste nella prestazione di lavoro sportivo dietro un corrispettivo e quindi a pagamento.

Le tipologie di lavoratore sportivo

Il lavoratore sportivo pertanto, che assume una delle qualifiche indicate in precedenza, sarà soggetto – dalla riforma in poi – ad un inquadramento contrattuale che dà luogo ad una delle diverse forme (art. 25 D.Lgs 36/2021):

  1. Lavoratore dipendente;
  2. Co.Co.Co.;
  3. Lavoratore autonomo.

Altre Figure del lavoro sportivo

Oltre al lavoro sportivo così come disciplinato dalle righe precedenti, vi sono altre figure su cui si sofferma la normativa. Vediamole di seguito.

Il particolare caso dei lavoratori Pubblici. Ok ma solo dopo l’orario di lavoro e autorizzati.

L’articolo 25 del Decreto 36/2021 della riforma dello Sport pone l’accento sui lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni (PA), per quali si dice che gli stessi possono prestare la propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. 

A questi lavoratori si applica il medesimo regime previsto per le prestazioni sportive dei volontaricome sopra specificate. La loro attività può essere retribuita solo previa autorizzazione scritta dell’amministrazione di appartenenza.

Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza del percipiente).

In caso di remunerazione, previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all’art. 35, commi2, 8-bis e 8-ter e all’art 36, comma 6

Prestazioni sportive dei volontari

La Riforma indica una nuova figura che è quella del “volontario“. L’articolo 29 del decreto definisce la figura dei volontari, ovvero:

coloro che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali”. Le prestazioni dei volontari possono essere svolte a favore di società e associazioni sportive, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, CONI, CIP, Sport e salute SPA, e comprendono sia lo svolgimento diretto dell’attività sia la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti.

I volontari possono percepire un compenso?

Le prestazioni dei volontari non sono retribuite in alcun modo, ma possono essere rimborsate con esibizione di spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto per prestazioni eseguite fuori dal territorio comunale di residenza del volontario.
Le prestazioni dei volontari sono incompatibili con qualsiasi altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
I volontari devono obbligatoriamente essere tutelati da una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT).

La Riforma vieta in questo modo alle ASD/SSD di corrispondere qualsiasi compenso al volontario fatto salvo il rimborso delle spese a piè di lista limitatamente alle sperse sostenute fuori del Comune di residenza del percipiente.

Collaboratori coordinati continuativi amministrativo-gestionali (CO.CO.CO. Sportivi)

La collaborazione amministrativo-gestionale, sinora detassata dalle norme in vigore, ora viene concepita fuori dal perimetro del lavoro sportivo classico, pur mantenendo la figura del co.co.co. Dette figure beneficiano, sostanzialmente, delle stesse agevolazioni analogamente previste.

Con il decreto correttivo di settembre in Gazzetta Ufficiale, sono state modificate anche le fasce di esenzione delle imposte e delle percentuali previdenziali