La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 1° settembre 2023, n. 25645, ha stabilito che in tema di controlli a distanza dei lavoratori, le risultanze derivanti da un controllo automatico a distanza, in quanto non concordate né autorizzate, e finalizzate al controllo della prestazione lavorativa, non sono utilizzabili per il licenziamento del lavoratore (nella specie, la S.C. ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore incolpato di avere effettuato la timbratura di ingresso in azienda, registrata da un macchinario segnatempo, in luogo di una sua collega assente e giunta in orario successivo).