Il protocollo di rinnovo del CCNL.
Previsti l’erogazione dell’una tantum, aumenti dei minimi tabellari, misure di welfare contrattuale e contributi per la previdenza integrativa.
Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027.
Una tantum
Ai lavoratori in forza al 25 novembre 2024 è riconosciuta un’una tantum per coprire il periodo contrattuale 1° maggio 2024 – 31 dicembre 2024.
L’importo varia secondo il livello contrattuale, con possibilità di suddivisione mensile o in frazioni proporzionali all’anzianità di servizio.
L’una tantum, non computabile ai fini del TFR, può essere corrisposta anche sotto forma di welfare aziendale.
Eventuali somme anticipate come aumenti contrattuali sono considerate acconti.
Minimi tabellari
Dal 1° gennaio 2025, sono previsti aumenti annuali dei minimi tabellari per tutti i livelli.
Gli importi conglobano la retribuzione base nazionale e incrementano progressivamente il salario mensile.
Welfare contrattuale
Il welfare prevede importi annui definiti per ciascun livello, erogati entro dicembre di ogni anno.
I valori spettanti si calcolano in proporzione all’orario di lavoro e al periodo di servizio svolto.
Anche in caso di scadenza del CCNL, il diritto al welfare rimane valido.
Previdenza integrativa
I lavoratori possono aderire al fondo di previdenza complementare, destinando il TFR maturando.
Il datore contribuisce in misura proporzionale al versamento effettuato dal lavoratore.
Ecco le modifiche nel dettaglio:
Una tantum 1° dicembre 2024 |
Welfare contrattuale entro dicembre 2024 |
Minimi tabellari 1° gennaio 2025, 1° gennaio 2026 e 1° gennaio 2027 |
Previdenza integrativa l’aliquota a carico del datore è pari all’1,5% della R.M.N. |
1. Una tantum
Livello | Importi |
Dirigente | 118,74 |
Quadro | 69,95 |
A | 62,42 |
B | 55,98 |
C | 50 |
D | 44,65 |
E | 40,68 |
F | 38 |
Operatori di vendita 1 | 51,98 |
Operatori di vendita 2 | 45,26 |
Operatori di vendita 3 | 41,19 |
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1° maggio 2024 – 31 dicembre 2024) ai soli lavoratori in forza alla data del 25 novembre 2024, sarà erogato con la retribuzione di dicembre 2024. un importo una tantum pari a:
I suddetti importi sono suddivisibili in quote mensili, o frazioni, in relazione ai mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo interessato (1° maggio 2024 – 31 dicembre 2024), considerando come mese intero le frazioni di mese superiore a 14 giorni, nonché, – per i lavoratori a tempo parziale – sulla base dell’orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro.
Sono esclusi dal computo i periodi in cui non sia stata erogata la retribuzione, mentre sono utili i periodi di assenza dovuti a congedo di maternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino e sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per ammortizzatori sociali.
L’importo sopra indicato potrà, su richiesta del lavoratore, anche essere erogato attraverso gli strumenti di welfare previsti dalla normativa vigente.
L’Una tantum è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi; inoltre è esclusa dalla base di calcolo del T.F.R..
L’accordo precisa che gli importi eventualmente già corrisposti dai datori di lavoro a titolo di futuri aumenti contrattuali (anche superminimi) vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi “Una tantum” fino a concorrenza.
2. Minimi tabellari
Livello | Importi mensili | ||
Dal 1.1.2025 | Dal 1.1.2026 | Dal 1.1.2027 | |
Dirigente | 3.890,24 | 3.983,31 | 4.076,38 |
Quadro | 2.291,54 | 2.346,38 | 2.401,20 |
A | 2.045,05 | 2.093,98 | 2.142,90 |
B | 1.834,11 | 1.877,99 | 1.921,87 |
C | 1.638,15 | 1.677,34 | 1.716,53 |
D | 1.462,76 | 1.497,75 | 1.532,75 |
E | 1.332,66 | 1.364,54 | 1.396,42 |
F | 1.244,93 | 1.274,71 | 1.304,50 |
Operatori di vendita 1 | 1.702,95 | 1.743,69 | 1.784,43 |
Operatori di vendita 2 | 1.482,80 | 1.518,28 | 1.553,75 |
Operatori di vendita 3 | 1.349,43 | 1.381,71 | 1.414,00 |
In seguito agli aumenti stabiliti dall’accordo con decorrenza 1° gennaio 2025, 1° gennaio 2026 e 1° gennaio 2027, i nuovi importi della paga base nazionale conglobata sono i seguenti:
3. Welfare contrattuale
Il valore del welfare contrattuale è stabilito nelle misure che seguono:
– € 1.200 per i Dirigenti;
– € 600 per i Quadri;
– € 252 per gli altri livelli ed operatori di vendita.
A decorrere dall’anno 2024, il welfare contrattuale sarà erogato, dal datore di lavoro ai lavoratori subordinati non in prova in forza all’atto dell’erogazione, che avverrà entro il 31 dicembre di ogni anno. Per i lavoratori a tempo parziale, i suddetti valori spettanti saranno moltiplicati per l’indice di prestazione del lavoratore.
In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o di cessazione del lavoratore o di aspettativa non retribuita, il lavoratore avrà diritto a ricevere le quote di welfare maturate mensilmente nella misura di un dodicesimo del suo valore (a tal fine, la frazione di mese che supera i 14 giorni sarà considerata mese intero).
Le parti chiariscono che anche in caso scadenza del c.c.n.l., il lavoratore manterrà il diritto a ricevere il welfare contrattuale, essendo un trattamento economico obbligatorio efficace fino al successivo accordo di rinnovo.
4. Previdenza integrativa
I lavoratori possono volontariamente aderire al Fondo di previdenza complementare mediante destinazione totale o parziale del t.f.r. maturando.
Il datore di lavoro è tenuto a contribuire con un’aliquota pari all’1,5% della Retribuzione Mensile Normale (R.M.N.) spettante al lavoratore iscritto a condizione che quest’ultimo versi un contributo almeno pari al 1% della Retribuzione Mensile Normale (R.N.M.).