In data 12 dicembre 2022 Confcommercio-Imprese per l’Italia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs hanno sottoscritto un protocollo straordinario di settore Protocollo-straordinario-CCNL-Terziario 12.12.2022, nell’ambito del percorso negoziale per il rinnovo del Ccnl Terziario, distribuzione e servizi.
Viene previsto un importo a titolo di una tantum di 350 euro (per il IV livello, da riparametrare), erogato in 2 tranche: la prima, di 200 euro, a gennaio 2023; la seconda, di 150 euro, a marzo 2023.
Inoltre, è prevista l’erogazione, a titolo di acconto futuri aumenti contrattuali, dell’importo di 30 euro (per il IV livello, da riparametrare) da aprile 2023.
Infine, le parti manifestano l’intento di trovare soluzioni nell’arco del prossimo anno, al fine di giungere alla sottoscrizione del Ccnl.
Una tantum e aumenti retributivi
2. Ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, verrà corrisposto un importo una tantum lordo pari a 350,00 euro al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento ed erogato con le modalità di cui ai successivi punti 3 e 4.
3. L’importo di cui al punto precedente verrà riconosciuto in due soluzioni, nelle quantità e alle scadenze di seguito indicate:
– 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
– 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.
LIVELLO | UT 1/1/2023 | UT 1/3/2023 |
QUADRI | € 347,22 | € 260,42 |
I | € 312,78 | € 234,58 |
II | € 270,56 | € 202,92 |
III | € 231,25 | € 173,44 |
IV | € 200,00 | € 150,00 |
V | € 180,69 | € 135,52 |
VI | € 162,22 | € 121,67 |
VII | € 138,89 | € 104,17 |
OPERATORI DI VENDITA | UT 1/1/2023 | UT 1/3/2023 |
I categoria | € 188,79 | € 141,60 |
II categoria | € 158,50 | € 118,88 |
4. Gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 – 2022. Non saranno conteggiati ai fini dell’anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
5. L’importo di cui sopra non sarà utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.
6. Le Parti si danno atto, inoltre, che, a partire dal 1° aprile 2023, verrà erogata una somma pari a 30,00 euro lordi mensili al IV livello, riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.
LIVELLO | ACCONTO 1/4/2023 |
QUADRI | € 52,08 |
I | € 46,92 |
II | € 40,58 |
III | € 34,69 |
IV | € 30,00 |
V | € 27,10 |
VI | € 24,33 |
VII | € 20,83 |
7. Per gli importi corrisposti a livello aziendale a titolo di futuri aumenti contrattuali, si confermano le previsioni contenute nell’art. 216 “Assorbimenti” del vigente CCNL TDS.
8. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l’erogazione degli importi di cui ai punti 2 e 6 avverrà con i criteri di proporzionalità.
OPERATORI DI VENDITA | ACCONTO 1/4/2023 |
I categoria | € 28,32 |
II categoria | € 23,78 |
In data 12 dicembre 2012, Confesercenti e Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs, hanno definito l’importo dell’una tantum e dell’incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.
In allegato il testo del protocollo.
Confesercenti_ProtocolloStraordinarioCCNLTds_12122_221213_090446