Ricordiamo che, in merito alla nuova disciplina del lavoro occasionale, entro i limiti e con le modalità stabilite dal Dl 50/2017, è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile: per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro. I due strumenti per il ricorso a prestazioni occasionalie si chiamano: “Libretto famiglia” per le persone fisiche che ne fanno ricorso non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, “Contratto di prestazione occasionale” per le imprese, in quest’ultimo caso, il ricorso al contratto di prestazione occasionale è vietato: da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato; da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi. Fino al 31 dicembre 2017 potranno essere ancora utilizzati i vecchi voucher, ovvero quelli emessi prima dell’abrogazione e acquistati prima del 17 marzo scorso.