Nuove norme sulle violazioni contributive a partire dal 1° settembre 2024, da tale data entra in vigore l’articolo 116 della legge 388/2000 introdotta dalla legge 56/2024 di conversione del PNRR (Decreto legislativo 19/2024).
Si tratta di una misura positiva per il contribuente, applicata nei casi di premi scaduti da 120 giorni. In questo caso, non viene applicata sanzione civile di 5,5 punti percentuali oltre il tasso ufficiale (Tur), ma solo il tasso ufficiale.
Ad oggi questa sarebbe la situazione:
Tasso unico di riferimento: 4,25%
Sanzione civile intera: 9,75%
Sanzione civile ridotta: 4,25%
Il controllo dei mancati versamenti e questo nuovo metodo di pagamento semplificato saranno facilitati anche da un nuovo schema di scambio di informazioni tra l’INPS e i contribuenti, che entrerà in vigore il 1° settembre 2024.
L’INPS metterà a disposizione le informazioni in suo possesso e i dati utili a determinare gli obblighi contributivi. I debitori potranno, se lo riterranno opportuno, procedere in contraddittorio per chiarire fatti e circostanze poco chiari e ottenere modifiche all’applicazione delle sanzioni.
Tuttavia, la piena operatività di questa misura richiede una delibera del consiglio di amministrazione dell’azienda, con l’approvazione del Ministero del Lavoro.
La regolarizzazione è soggetta a un regime sanzionatorio che prevede l’applicazione delle seguenti sanzioni civili:
– OMISSIONE contributiva: TUR su base annua, sanzioni fino al 40% dei contributi o dei premi arretrati;
– EVASIONE dei premi: il TUR viene aumentato di 5,5 punti percentuali su base annua, con sanzioni fino al 40% dei contributi dovuti o da pagare.
In caso di mancata regolarizzazione, l’INPS emetterà un avviso di recupero applicando una sanzione civile più elevata, cioè di pari importo, per il debito contributivo:
– Tur, in ragione di anno maggiorato di 5,5, punti (sanzione massima 40% dei contributi o premi non versati), in caso di omissione contributiva;
– 30% in ragione di anno con un massimo del 60% dei contributi o premi dovuti non versati, in caso di evasione contributiva.
In caso di pagamento dilazionato delle somme dovute, le sanzioni ridotte si applicano solo se il contribuente paga la prima rata e rispetta il piano di rateizzazione.
Accertamento parallelo
Dal 1° settembre 2024, sarà inoltre possibile adottare una forma di “accertamento parallelo” all’attività ispettiva che si può svolgere dall’esterno e non presso l’azienda e può riguardare anche la responsabilità solidale contributiva ovvero dall’impiego di lavoratori che sono alle dipendenze di terzi in relazione a contratti di appalto (a prescindere dalla loro legittimità) e di altre situazioni analoghe di esternalizzazione cui le aziende fanno sempre più ricorso.
In questo caso la nuova disciplina prevede che:
– per le omissioni contributive, in caso di adempimento spontaneo entro 120 giorni dalla scadenza ordinaria non si applica la maggiorazione delle sanzioni civili;
– per l’omissione di comunicazioni rilevanti in tema di reddito prodotto che producano modifiche negli obblighi contributivi si applicano le sanzioni pari al 30% ma senza superare il 60% di quanto dovuto
A seguire, un prospetto riepilogativo delle nuove norme in ambito sanzionatorio dell’INPS.
Violazione | Sanzione civile | Sanzione massima | Condizioni di pagamento |
Mancato o ritardato pagamento o in misura inferiore al dovuto | TUR + 5,5% annuo | 40% importo non pagato | Entro 120 giorni senza contestazioni: solo TUR. |
Evasione (registrazioni, denunce, dichiarazioni omesse/non vere) | 30% annuo | 60% importo non pagato | Denuncia spontanea
Con pagamento entro 30 giorni: tasso ufficiale + 5,5%. Pagamento entro 90 giorni: tasso ufficiale + 7,5%. |
Situazione debitoria rilevata d’ufficio o da verifiche | 50% del tasso applicabile | Se il pagamento avviene in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica. La misura ridotta si applica con il pagamento della prima rata in caso di rateizzazione. | |
Mancato/ritardato pagamento per incertezze giuridiche/amministrative | Nessuna | Nessuna | Se il pagamento avviene entro il termine fissato
dagli enti impositori sono dovuti solo gli interessi legali senza sanzione civile. |