Per la Cigo è ora previsto un termine breve di 15 giorni dalla sospensione. Con la fine delle integrazioni Covid si torna alle procedure stringenti del Dlgs 148/2015
Per ricorrere agli ammortizzatori sociali dal 1° gennaio 2022, attenzione a termini e procedure del Dlgs 148/2015: non sono più in vigore, infatti, le regole semplificate delle misure emergenziali Covid (salvo eventuali interventi allo studio del Governo solo per specifici settori).
Cassa ordinaria e FIS
A partire dalla cassa integrazione ordinaria (Cigo), vige l’obbligo aziendale di informazione e consultazione sindacale previsto dall’articolo 14 del Dlgs 148/2015, previa comunicazione alle Rsa o alla Rsu, ove esistenti, e alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, indicando le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati. Su richiesta di una delle parti, ne seguirà l’esame congiunto. La procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione iniziale, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti. La comunicazione deve invece essere contestuale alla contrazione dell’orario per gli eventi oggettivamente non evitabili. In questo caso, l’esame congiunto è da richiedere dall’impresa o dal sindacato entro tre giorni dalla comunicazione iniziale e la procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi. La procedura sindacale assume una rilevanza sostanziale, perché è presupposto procedimentale dell’istanza (articolo 14, comma 6). La domanda per la Cigo deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e, solo per gli eventi oggettivamente non evitabili, entro la fine del mese successivo a quello in cui si siano verificati.
All’istanza deve, tra l’altro, essere allegata la relazione tecnica prevista dall’articolo 2, del Dm 95442/2016, che differisce a seconda della sotto-causale invocata.
Agli stessi obblighi della Cigo è sottoposta anche la richiesta dell’assegno di integrazione salariale (già assegno ordinario), per il quale tuttavia l’istanza deve essere presentata non prima di 30 giorni – e non oltre 15 – dall’inizio della contrazione dell’attività lavorativa eventualmente programmata.
Cassa straordinaria
Anche la cassa integrazione straordinaria (Cigs) per le causali di riorganizzazione e di crisi aziendale, deve essere anticipata dalla preventiva comunicazione ai sindacati. L’esame congiunto può essere richiesto da una delle parti entro 3 giorni – con una convocazione trasmessa anche all’ufficio della Regione competente territorialmente o al ministero del Lavoro, qualora l’intervento riguardi unità produttive situate in più regioni – e riguarda le materie stabilite dall’articolo 24, comma 3 del Dlgs 148/2015. L’intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui la stessa è stata avanzata, ridotti a 10 per i datori di lavoro fino a 50 dipendenti.
Sotto il profilo negoziale, una strada autonoma deve invece essere seguita per la causale del contratto di solidarietà. Questo infatti deve essere stipulato dall’impresa tramite un contratto collettivo aziendale adottato in base all’articolo 51 del Dlgs 81/2015, nel quale le parti stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro per evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale, anche tramite un suo più razionale impiego. Dal 1° gennaio 2022 la riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà, mentre, per ciascuno di essi, non può superare il 90 per cento.
La domanda per la Cigs, qualunque sia la causale invocata, va presentata al ministero del Lavoro, con la procedura «Cigs-online», entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all’intervento e deve essere corredata dell’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario.
pdf: Scadenze Presentazione Domande GEPS SAS