La legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2021), tra le modifiche apportate alla normativa generale sugli ammortizzatori sociali prevista dal Decreto_legislativo_14_settembre_2015_n.148  ha previsto a decorrere dal 1° gennaio 2025 la riduzione del contributo addizionale a favore delle aziende che per un determinato periodo non hanno beneficiato delle integrazioni salariali.

La misura si inserisce in un contesto di finanziamento degli ammortizzatori sociali sia ordinari che straordinari che si basa sul versamento di un contributo ordinario e di un contributo addizionale.

I regimi contributivi per gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro si basano su un sistema di finanziamento con contributi ordinari e aggiuntivi.

I contributi ordinari i sono calcolati in base a diverse aliquote che dipendono dalla possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali a disposizione del datore di lavoro e si calcola sull’imponibile contributivo totale  ai fini della previdenza sociale per ogni mese.

Per CIGO e FIS, i contributi sono differenziati per settore e numero di dipendenti (CIGO) e solo per numero di dipendenti la FIS.

  1. Contributo ordinario CIGS

Per le società destinatarie del trattamenti di integrazione salariale straordinari (ossia con un organico superiore alle 15 unità, intesa come media semestrale e che non accedono ai Fondi di solidarietà (art. 26), ai Fondi bilaterali alternativi (art. 27)) è previsto un contributo per  il finanziamento calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nella misura pari allo 0,90% così ripartito:

– 0,30% a carico del lavoratore;

– 0,60% a carico del datore di lavoro.

  1. Contributo ordinario FIS

Per le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione del FIS (ossia  che occupano anche un solo dipendente, che non rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO e non sono coperti dai Fondi bilaterali, bilaterali alternativi) viene previsto il versamento di un contributo ordinario pari a:

Datore di lavoro Aliquota totale Contributo carico azienda Contributo carico lavoratore
Fino a 5dipendenti 0,50% 0,3333% 0,166%
Oltre 5,…  (PTrip.) 0,80% 0,5333 0,2667
  1. Contribuzione addizionale dovuta e riduzione in caso di utilizzo degli ammortizzatori sociali

 

    1. CIGO – CIGS

Contribuzione CIGO e CIGS

In tutti i casi di ricorso agli ammortizzatori sociali, per le imprese che presentano domanda di integrazione salariale CIGO e CIGS è dovuto un contributo addizionale BONUS – MALUS, in misura pari a:

Periodo Contributi
Prime 52 settimane in un quinquennio mobile 9% sulla retribuzione persa dal lavoratore per le ore non lavorate
Oltre 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile 12% sulla retribuzione persa dal lavoratore per le ore non lavorate
Oltre 104 settimane (fino a 3 anni nel caso del CDS) in un quinquennio mobile 15% sulla retribuzione persa dal lavoratore per le ore non lavorate

II° CIGO E CIGS riduzione

La legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2021) ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore delle imprese che non hanno utilizzato trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di utilizzo  del trattamento è stabilita una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari:

– al 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

– al 9% oltre il limite di 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.

    1. FIS

Contribuzione FIS

L’art. 29, c. 8, del D.Lgs n. 148/2015, dispone che qualora siano previste le prestazioni di assegno di integrazione salariale (FIS), è dovuto dal datore di lavoro che ricorra alle sospensioni o riduzioni di attività lavorativa, un contributo addizionale, calcolato sulla base delle retribuzioni perse, nella misura del 4% della retribuzione persa.

II° FIS riduzione

Dal primo gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di Assegno integrazione salariale per almeno 24 mesi,  dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l’aliquota di cui al comma 8 dell’art. 29 Dlgs. 148/2005, si riduce del 40%.