La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) ha previsto all’articolo 1, comma 121, “In via eccezionale,
- per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022,
- per i rapporti di lavoro dipendente con retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non superiore di 2.692 euro mensili
- un esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore pari a 0,8 punti percentuali.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Con la circolare 43 emanata il 22.3.2022, l’INPS fornisce le istruzioni sulla nuova agevolazione e sull’esposizione in Uniemens da parte dei datori di lavoro, da effettuare a partire dal periodo di paga del mese di MARZO 2022.
Vediamo in sintesi qui di seguito le modalità di applicazione.
Condizioni di applicazione dello sconto contributivo
L’esonero non rientra nella nozione di aiuto di Stato in quanto si trattasi di un’agevolazione usufruita da persone fisiche non imprese, quindi ininfulente ai fini della concorrenza.
- non è sottoposo alle condizioni previste per gli incentivi assunzione
- non richiede il possesso del DURC
Come si applica lo sconto contributivo dipendenti
in caso di contribuzione a carico del lavoratore pari al 9,19 per cento, la contribuzione risulta ridotta a 8,39 punti percentuali
La norma prevede espressamente che l’importo mensile di 2.692 euro debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima (Risultano circa 35mila euro annui)
Sarà, quindi, riconosciuta la riduzione , nel mese di competenza di dicembre 2022,
- sia sulla retribuzione corrisposta nel mese se inferiore o uguale al limite di 2.692 euro,
- sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale a 2.692 euro.
Nel caso di erogazione dei ratei suddivisi nei mesi l’importo non deve superare 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12).
Anche nelle ipotesi in cui un rapporto di lavoro cessi prima di dicembre 2022, la riduzione sarà applicata, al fine di non determinare difformità di trattamento, sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione.
Nei casi di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità la riduzione contributiva non va applicata.
ATTENZIONE L’esonero contributivo dello 0,8% a carico del lavoratore, è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, e nei limiti della contribuzione dovuta, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.
A chi spetta lo scontro contributivo dipendenti
- Sono compresi tutti i rapporti di lavoro dipendente anche in regime di apprendistato
- restano esclusi i rapporti di lavoro domestico, che già prevedono l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
Esposizione nel flusso UniEmens
Per accedere allo sconto contributivo i datori di lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di pubblicazione della circolare, (MARZO 2022) i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Inoltre l’Istituto precisa che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al presente), può essere effettuata solo nei flussi Uniemens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.
La circolare dettaglia quindi l’esposizione di tutti gli elementi per le diverse categorie di datori di lavoro