Il datore di lavoro, nella verifica sulla disponibilità di posizioni alternative idonee a evitare un licenziamento, non è tenuto a offrire al dipendente mansioni di carattere inferiore se, a prescindere dall’accettazione espressa dal lavoratore, le medesime non siano omogenee rispetto alle competenze professionali del licenziato. La Corte di cassazione ha espresso questo principio con la sentenza 9467/2016 , nella quale è stato rimarcato che l’obbligo di offrire, quale alternativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, posizioni disponibili nell’ambito della compagine aziendale si arresta in presenza di mansioni inferiori che non risultino compatibili con quelle svolte in precedenza, benché su di esse il lavoratore si sia espresso favorevolmente.