Con il messaggio 913/2025, l’INPS fornisce ulteriori indicazioni in merito all’applicazione della lettera d-bis) del comma 29 dell’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha previsto che il contributo addizionale di cui al comma 28 del medesimo articolo 2 (e, conseguentemente, l’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo) non si applica ai contratti di lavoro stipulati con i lavoratori di cui all’articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Nello specifico, si tratta dei contratti stipulati con i c.d. lavoratori extra, per l’“esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni”
Tanto rappresentato, con il messaggio si precisa che, a integrazione della circolare n. 91 del 4 agosto 2020, con la quale sono state fornite indicazioni in materia e alla quale si rinvia per la disciplina di dettaglio, le attività dei settori del turismo e dei c.d. “pubblici esercizi” riportate al paragrafo 1.4.1 della citata circolare, per le quali trova applicazione la disciplina in argomento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, devono essere integrate anche con le attività di “mense e ristorazione collettiva”con i codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05e del“catering”con i codici ATECO 56.29.20 – 56.21.00 e CSC 7.07.05