L’INPS con il messaggio 4614 fornisce le spiegazioni di come procedere per il recupero del contributo dell’ 1% di cui all’art. 5 legge 162/2022, per chi ha acquisito la certificazione di genere entro il dicembre 2023
14382 – Messaggio numero 4614 del 21-12-2023 | Dettaglio di Circolari, Messaggi e Normativa | INPS
L’INPS, con il messaggio n. 4614 del 21 dicembre 2023, rende noto che sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo), è stato rilasciato il nuovo modulo di istanza on line “SGRAVIO PAR_GEN_2023” al fine di consentire l’invio delle richieste di accesso all’esonero contributivo per i datori di lavoro privati che conseguono la certificazione per la parità di genere entro il 31 dicembre 2023.
Al fine di garantire la possibilità di accedere all’esonero in esame ai datori di lavoro privati che conseguano la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2023, le domande volte al riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate fino al 30 aprile 2024. Resta fermo che, ai fini dell’ammissibilità all’esonero, farà fede la data di rilascio della certificazione, che non potrà in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2023.
La domanda telematica di autorizzazione all’esonero deve contenere le seguenti informazioni:
- i dati identificativi del datore di lavoro;
- la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere, di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
- l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere, di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
- la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere, di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
- il periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis, indicando a tale fine la data di rilascio della suddetta certificazione;
- la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, l’identificativo alfanumerico del Certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ai sensi del decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022.
Le domande correttamente inoltrate rimarranno nello stato “trasmessa” fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata al termine del periodo volto all’acquisizione delle istanze (30 aprile 2024). Al termine delle elaborazioni, verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza on-line, l’ammontare dell’esonero che potrà essere fruito.
L’INPS autorizzerà i datori di lavoro alla fruizione del beneficio, quale esonero non superiore all’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario (cfr. l’art. 5, comma 2, della legge n. 162/2021).
Le istanze per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante, pari all’1% della contribuzione datoriale – nel sopracitato limite di 50.000 euro annui – saranno contrassegnate dallo stato “Accolta”.
Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse, l’esonero sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile.
All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che assume il seguente significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.