Il Ministero del lavoro, con circolare n. 19 del 27 novembre 2017, ha integrato la circolare n. 18 del 22 novembre 2017, in tema di sgravio contributivo per i contratti di solidarietà.
In seguito ai numerosi dubbi interpretativi posti da parte delle aziende circa la presentazione di un’unica istanza ovvero di più domande in caso di contratti di solidarietà successivi, riferiti alla medesima unità produttiva, siano essi in continuità ovvero intervallati da periodi di ripristino dell’orario normale di lavoro, il Ministero ha ritenuto di aggiungere alla circolare n. 18/2017, paragrafo 2 (Modalità di applicazione della riduzione contributiva), il seguente terzo capoverso: “Si precisa che lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto. In ipotesi di più accordi di solidarietà, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio va richiesto con domande distinte, ciascuna riferita al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo“.