La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 18 dicembre 2018, n. 32701, ha ritenuto legittimo il provvedimento che, sul presupposto dell’illegittimità dei contratti di somministrazione a termine stipulati dai lavoratori con le agenzie, ha dichiarato costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra i predetti e l’utilizzatrice, cui è subentrata un’altra società a titolo di cessione di ramo d’azienda, condannando quest’ultima a riammettere in servizio i lavoratori e a corrispondere loro l’indennità di cui all’articolo 32, L. 183/2010, in misura pari a 9 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, dovendosi ritenere che non osti la circostanza che il fenomeno traslativo abbia riguardato soltanto il personale, perché si può configurare come entità economica organizzata anche il complesso organizzato di lavoratori subordinati specificamente adibiti all’espletamento di un compito comune.