Individuare i preposti per le nuove attività di vigilanza previste dagli articoli 18 e 19 del Testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è uno dei primi adempimenti ai quali le aziende devono provvedere per allinearsi alle disposizioni del Dl 146/2021
Individuare i preposti per le nuove attività di vigilanza previste dal Testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e dare prova di aver adempiuto, in caso di ispezione. È uno degli obblighi delle aziende diventato già operativo con le modifiche al Testo unico introdotte dal decreto fisco e lavoro di fine 2021 (Dl 146/2021, convertito dalla legge 215/2021). Il provvedimento ha rappresentato il primo passo di quella piccola rivoluzione nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro più volte annunciata ma di fatto sempre rinviata.
Non tutte le novità introdotte dal provvedimento sono già pienamente operative: come confermato dall’Ispettorato nazionale del lavoro con la circolare 1 del 16 febbraio 2022, i nuovi obblighi formativi introdotti a carico di datore di lavoro, dirigente e preposti e le relative periodicità saranno efficaci solo con l’emanazione del nuovo accordo della Conferenza Stato Regioni che dovrebbe essere adottato entro il 30 giugno prossimo, anche se si tratta di un termine ordinatorio, suscettibile quindi di essere superato.
Che cosa è già operativo
Quello che invece, certamente è già operativo e la cui violazione può essere sanzionata è l’obbligo del datore di lavoro di individuare il preposto o i preposti per effettuare le attività di vigilanza previste nel dettaglio dall’articolo 19 del Testo unico sulla sicurezza (Dlgs 81/2008), individuazione che a questo punto non è più rinviabile e che deve essere effettuata in forma scritta, perché vi è la necessità di dare prova dell’adempimento in caso di ispezione o, peggio, di infortunio.
Il Dl 146/2021 ha normato l’obbligo giuridico a carico del preposto di intervento e di sospensione dell’attività dei lavoratori che non rispettino le disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione, o che adottino comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale. In questi casi, è stato introdotto appunto a carico del preposto l’obbligo di intervenire per far modificare il comportamento illegittimo del lavoratore, segnalare la violazione al superiore gerarchico (anche per l’adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari, se necessari), e, in caso di persistenza della violazione, sospendere l’attività del lavoratore o dei lavoratori interessati.
Il tracciamento dell’attività di vigilanza e della formazione
È opportuno, peraltro (anche se non sussiste un obbligo ad hoc), che il preposto tracci in forma scritta questa attività di vigilanza, poiché potrà costituire una prova a proprio favore e anche a favore dei dirigenti, sul fatto che la sorveglianza sia sempre stata effettuata in modo efficace. Lo stesso obbligo di intervento e di sospensione dell’attività lavorativa, nonché di segnalazione al datore di lavoro, scatta in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza.
Inoltre, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto: un obbligo, anche questo, già pienamente operativo.
Dunque, che cosa è necessario che le aziende abbiano già fatto, per evitare sanzioni e possibili imputazioni in caso di infortunio? Certamente, l’individuazione e la nomina dei preposti, come imposto dalla nuova formulazione dell’articolo 18 del Testo Unico.
Contestualmente, è doveroso anche che il datore di lavoro o il dirigente informino adeguatamente il preposto dei suoi nuovi obblighi e delle modalità di comunicazione delle violazioni: si tratta di un momento formativo che non va confuso con gli obblighi imposti dall’articolo 37 del Dlgs 81/2008 e dal conseguente accordo Stato-Regioni, ma è una necessaria informazione (che è opportuno tracciare) per consentire al preposto di adempiere in modo corretto ai nuovi obblighi, in modo tale che l’eventuale mancato intervento in caso di violazione, non venga imputato dal preposto stesso a una carente conoscenza del nuovo assetto normativo.