Smart working e sicurezza
In realta la norma istitutiva legge 81 2017 statuisce che il datore di lavoro è comunque responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti assegnati al lavoratore per svolgere l’ attività (articolo 18, comma 3).
Per questo è tenuto a consegnare al lavoratore e al Rls (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), l’’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi connessi al lavoro fuori dai locali aziendali. A fronte di questo al lavoratore è richiesta la cooperazione nell’attuazione delle misure di prevenzione (articolo 22, legge 81/2017). Eventuali infortuni sono quindi indennizzabili ma solo se si verifica la connessione con la prestazione lavorativa, cosa che non è del tutto agevole nella pratica concreta.
Sentenza sull’infortunio in smart working
Una prima conferma anche da punto di vista della giurisprudenza viene dal Tribunale di Treviso su un caso verificatosi pochi mesi fa.
Una dipendente di una azienda metalmeccanica in smart working presso la propria abitazione durante una telefonata con un collega di lavoro (utilizzando lo smartphone di servizio) è caduta dalle scale di casa provocandosi alcune fratture. La lavoratrice è andata in pronto soccorso e ha quindi segnalato la situazione al datore di lavoro e all’INAIL .
L’istituto inizialmente non ha riconosciuto l’infortunio perché non riteneva ci fosse un nesso tra l’evento e la prestazione di lavoro. In seguto al ricorso amministrativo all’Inail, l’istituto di assicurazione è tornato sui suoi passi. Alla lavoratrice sono stati riconosciuti , oltre ai giorni di malattia, un risarcimento di 20mila euro per il danno biologico nonché visite e terapie riabilitative senza oneri per i prossimi dieci anni.
Il dettaglio che ha fatto la differenza è che l ’Inail ha riconosciuto un nesso di causalità, dimostrando un atteggiamento di grande disponibilità. Questo precedente adesso farà diritto .
Vale la pena ricordare che in questo momento, fino al 31 luglio, a causa dell’emergenza Covid vige la possibilità di concordare lo smart working con il lavoratore senza contratto scritto, tramite comunicazione individuale informale, ma resta sempre confermato l’obbligo di consegnare al lavoratore l’informativa in materia di sicurezza sopracitata e di privacy.
Si sottolinea anche che la deroga alla normativa vigente che consente il cd. “smart working semplificato” potrebbe anche essere prorogata al 31 dicembre 2021.
Lo prevede un emendamento nella legge di conversione del decreto Riaperture n. 65/2021, attualmente in discussione in Parlamento