I termini per le comunicazioni di smart working

Le regole sono contenute nella legge 81/2017 ed i chiarimenti sulle tempistiche della comunicazione del datore di lavoro (con i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile) sono contenute nella Circolare n.6/2025.

  • I 5 giorni entro i quali trasmettere la comunicazione sullo smart working decorrono dal momento di inizio della prestazione di lavoro in modalità agile.
  • Nel caso di modifiche o proroghe, il termine si riferisce ai cinque giorni successivi.
  • Per quanto riguarda la cessazione anticipata i cinque giorni decorrono dal momento in cui si verifica la fine del lavoro agile.

Facciamo un esempio: se un accordo viene stipulato il 15 aprile 2025 e prevede l’avvio dello smart working dal 16 maggio e la sua conclusione al 30 giugno 2025, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 21 maggio 2025 (e non entro il 20 aprile). Se il 30 giugno viene stabilita una proroga di questa accordo, la comunicazione va effettuata entro il 4 luglio successivo. Se invece le parti stabiliscono che la prestazione in smart working si conclude prima del termine, il 15 giugno , l’impresa invierà la comunicazione al ministero entro il 20 giugno.

Le regole relative al termine dei cinque giorni per le comunicazioni val Ministero valgono solo per il settore privato e si applicano a partire dal 12 gennaio 2025.

Non cambiano invece le procedure per effettuare le comunicazione dei datori di lavoro privato, disciplinate dal decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali 149/2022.

L’inosservanza di tali modalità di comunicazione determina la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.