La Corte Costituzionale, con sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017, ha chiarito che la responsabilità solidale del committente per retribuzioni e contribuzioni, ex articolo 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, si applica non soltanto in caso di appalto e subappalto, come previsto dalla norma, ma anche nei confronti dei dipendenti delle aziende che operano con un contratto di subfornitura ex L. 192/1998.
Ciò in quanto la ratio dell’introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale – non giustifica un’esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell’articolo 3, Costituzione) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura un’attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento.