Il 27 marzo 2025 il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la circolare n. 6 recante le prime istruzioni operative apportate dal Collegato lavoro (legge n. 203/2024).
L’art. 1 comma 1, lettera a) numero 1) della legge n. 203/2024 interviene sull’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, sopprimendone il quinto ed il sesto periodo. Ad avviso del Ministero con tale modifica si è inteso eliminare la disciplina transitoriamente in vigore fino al 30 giugno 2025, che – sempre secondo le indicazioni ministeriali – consentiva agli utilizzatori di superare il limite complessivo di 24 mesi, anche non continuativi, per le missioni a tempo determinato di un medesimo lavoratore somministrato, laddove l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore di aver assunto detto lavoratore a tempo indeterminato.
Con il venir meno della predetta disciplina transitoria, la norma di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 disporrebbe ora, ad avviso del Ministero, che in caso di sforamento del limite temporale di 24 mesi, la costituzione in capo all’utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
Il Ministero pone anche delle esemplificazioni a tal riguardo.
“Ad esempio, nell’ipotesi di un lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione e inviato presso l’utilizzatore in una missione a termine per un periodo di 30 mesi, cessato prima del 12 gennaio 2025, tale periodo non viene calcolato per il raggiungimento del limite dei 24 mesi. Pertanto, il lavoratore potrà essere inviato in una o più missioni a termine il cui inizio è successivo a detta data, entro il limite massimo di 24mesi.
Al contempo, secondo il principio tempus regit actum, le missioni in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 203/2024, svolte in ragione di contratti tra agenzia e utilizzatore stipulati antecedentemente al 12 gennaio 2025, potranno giungere alla naturale scadenza, fino alla data del 30 giugno 2025, senza che l’utilizzatore incorra nella sanzione della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con il lavoratore somministrato. Tuttavia, in quest’ultima ipotesi i periodi di missione maturati successivamente alla data del 12 gennaio dovranno essere scomputati dal limite dei complessivi 24 mesi, previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 81/2015.”