L’obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori “fragili” è stato nuovamente prorogato , fino al 31 marzo 2022
INAIL ha pubblicato l’avviso sul proprio sito il 27 dicembre 2021 a seguito del decreto legge 221 del 14 dicembre 2021.
Si riconfermano quindi le istruzioni per le domande dei datori di lavoro all’INAIL fornite con la circolare n. 44 2020 . Si ricorda che la misura era stata istituita inizialmente dal Decreto Rilancio (art. 83 d.l. 34/2020) e poi prorogata fino al 31 dicembre 2021.
Sorveglianza sanitaria eccezionale: cos’è
La sorveglianza sanitaria eccezionale in tempo di pandemia riguarda i lavoratori in situazioni di particolare fragilità, presenti in azienda nelle fasce di età più elevate o in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative, che possono influenzare negativamente la gravità e l’esito di una eventuale infezione da SARS COVID 19. La sorveglianza si realizza con specifiche valutazioni del medico competente, anche su richiesta dei lavoratori .
I risultati possono comportare l’adozione di misure di tutela maggiori sul lavoro o l’ adibizione a mansioni diverse , oppure al lavoro in modalità agile oppure anche alla sospensione per inidoneità temporanea. In ogni caso è fatto divieto di licenziamento per questi lavoratori.
I datori di lavoro delle imprese non obbligate ad avere il medico competente interno possono appoggiarsi all’INAIL facendo richiesta della valutazione medica attraverso l’apposito servizio online accessibile dagli utenti muniti di credenziali . Per gli utenti non registrati le credenziali possono essere acquisite tramite:
- Spid;
- Carta nazionale dei servizi (Cns);
Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.
Le modalità per la sorveglianza sanitaria eccezionale
Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore per la visita.
Al termine il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo le indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 . Puo essere anche espresso un giudizio di non indoneità al lavoro temporanea per i casi che non consentano soluzioni alternative.
La visita puo anche essere ripetuta in caso di particolare evoluzione della situzione epidemiologica o della salute del lavoratore
Successivamente all’invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. La tariffa dovuta all’Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in € 50,85.
Le visite mediche sono svolte con le modalità descritte nella circolare interministeriale n. 13 del 4 settembre 2020 .