Si è reso necessario intervenire a sostegno della figura del caregiver familiare, con l’utilizzo del Fondo stesso, per far fronte alla situazione di profondo disagio sociale ed economico verificatasi nel corso della fase più acuta dell’emergenza da COVID-19 che continuerà a produrre effetti anche nelle fasi successive, nonché alle evidenti ripercussioni di natura socio-economica che colpiscono in particolare modo i soggetti in situazione di particolare fragilità.
Il Ministero per le disabilità e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali hanno definito – con decreto del 17 ottobre 2022 (in G.U. n. 301 del 27 dicembre) – i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse, pari a 24.849.974 euro, del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l’anno 2022.
Tali risorse vanno alle regioni che le dovranno utilizzare dando priorità:
- ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall’art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del Lavoro e delle politiche recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016”;
- ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;
- a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.
I progetti devono essere attuati nell’ambito delle seguenti tipologie di azioni finanziabili:
a) interventi di assistenza diretta in favore dei caregiver regionali mediante l’erogazione di contributi di sollievo o assegni di cura;
b) interventi di assistenza diretta o indiretta tramite la predisposizione di bonus socio-sanitari utilizzabili per prestazioni di assistenza socio-sanitaria;
c) assistenza diretta o indiretta per la fruizione di prestazioni di tregua dall’assistenza alla persona con disabilità, attuabili con interventi di sollievo, ad esempio per il fine settimana che favoriscano una sostituzione nell’assistenza o un ricovero in struttura residenziale aventi carattere di temporaneità;
d) attivazione e sviluppo di progetti finalizzati a percorsi di sostegno psicologico individuale o di gruppo;
e) interventi volti ad attività di formazione dei nuclei familiari che assistono persone con disabilità grave e gravissima.