La mera assunzione dei lavoratori non basta a definire il trasferimento azienda, che si configura solo con un complesso di beni, con  la sentenza n. 24972/2016 la Corte di Cassazione ha chiarito che il solo trasferimento del personale da un datore di lavoro all’altro in caso di cambio di appalto non basta a definire un trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., che si configura invece se l’assunzione di lavoratori in caso di cambio di soggetto appaltatore viene accompagnata anche da un passaggio di beni di non trascurabile entità, ovvero tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa.
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