L’Agenzia delle entrate, con la risposta a istanza di consulenza giuridica n. 5 del 31 gennaio 2019, ha precisato che il rimborso delle spese di parcheggio ai dipendenti in trasferta al di fuori del territorio comunale:
– è assoggettabile interamente a tassazione, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia adottato i sistemi del rimborso forfettario e misto;
– rientra tra le “altre spese” (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all’importo massimo di 15,49 euro giornalieri (25,82 euro per le trasferte all’estero) nei casi di rimborso analitico.