L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 86/2024, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento fiscale relativo alla restituzione di somme connesse a contributi versati in periodi con doppia contribuzione.
La fattispecie presa in esame è caratterizzata da una continua modificazione dell’ente previdenziale di iscrizione, per via di un’alternanza di fondo tra svolgimento di lavoro subordinato ed autonomo (in qualità di dottore commercialista, con iscrizione alla relativa cassa).
In tale contesto si inserisce la restituzione nel corso dell’anno 2023 di una somma, da parte della Cassa Nazionale di Previdenza dei Dottori Commercialisti relativamente a somme versate in periodi connotati da doppia contribuzione, le quali non potranno essere utili ai fini del ricongiungimento.
I quesiti posti dall’istante sono di due ordini.
In primo luogo, viene richiesto quale debba essere il regime di tassazione delle somme così restituite, ed in seconda battuta, vengono chiesti chiarimenti in merito al regime impositivo delle somme erogate a titolo di interessi, atteso che il ristoro effettuato dalla cassa previdenziale è stato effettuato al lordo di tali somme.
Rispetto al primo quesito, posto che il regime impositivo naturale da applicare sarebbe quello della tassazione separata, viene chiarito dall’Agenzia che in alternativa è possibile ricorrere anche alla tassazione ordinaria, previa indicazione dell’importo rimborsato a titolo di contribuzione nella dichiarazione (da ascrivere a reddito complessivo e non soltanto a quello professionale).
In ordine al secondo quesito, inerente al regime impositivo da applicare alla maggior somma differenziale restituita a titolo di interessi, l’Agenzia precisa che, non rientrando tale riconoscimento in nessuna delle tipizzazioni reddituali previste dal TUIR, la stessa non debba essere assoggettata a prelievo fiscale.