Il contributo addizionale NASpI è obbligatorio per tutte le imprese con alcune eccezioni, fra le quali ci sono le attività del turismo e dei pubblici esercizi limitatamente a determinate tipologie di rapporto di lavoro saltuario. L’INPS chiarisce che fra queste imprese vanno inseriti anche i servizi mensa e ristorazione collettiva e i catering.
Le nuove indicazioni sono contenute nel Messaggio INPS 913/2025 e riguardano l’applicazione dell’articolo 2, comma 29, lettera d-bis) della legge 92/2012. Per chi ha versato erroneamente il contributo, è possibile ottenerne il rimborso.
Il contributo addizionale NASpI sui contratti a termine è dovuto dalle aziende in misura pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.
Si versa all’INPS, con le eccezioni previste dalla Legge 92/2012 ed applicando le indicazioni della Circolare 91/2020 e del nuovo Messaggio n. 913/2025.
In particolare, il contributo non è dovuto per i rapporti di lavoro instaurati al fine di fornire lavoro portuale temporaneo e per i contratti fino a 3 giorni nei settori Turismo e Pubblici Esercizi nei casi individuati dai contratti collettivi. Tra queste ultime attività vanno ricomprese anche le attività con i codici ATECO 56.29.10, CSC 7.07.05, 56.29.20 – 56.21.00 e CSC 7.07.05.
Rimborso contributo non dovuto: come ottenerlo
Il nuovo documento di prassi contiene le indicazioni per le aziende che hanno erroneamente applicato il contributo, per i periodi di paga da gennaio 2020 fino al 14 marzo 2025 (data di pubblicazione del messaggio INPS) e che dunque possono chiederne la restituzione.
Nel flusso Uniemens devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> <CausaleACredito> il previsto codice causale “L810”, avente il significato di “Recupero contributo addizionale art. 2, co. 30 L.92/2012”.
Attenzione: questa operazione può essere effettuata esclusivamente nei flussi di competenza da aprile a giugno 2025.