Pubblicate con la circolare 67 del 10 giugno 2022 , contenente i codici ATECO autorizzati, le istruzioni sull’esonero contributivo per il settore turismo e terme.
Si ricorderà che Decreto sostegni ter DL 4 /2022 aveva previsto molte misure riservate al settore del turismo e terme, che ha risentito particolarmente della pandemia COVID 19. Per la salvaguardia dell’occupazione in particolare era stato riproposto l’ esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo determinato nelle imprese del settore già introdotto nel 2020 con il cosiddetto decreto Agosto (n. 104 2020).
La misura prevede:
- lo sgravio totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati
- limitatamente al periodo dei contratti stipulati tra il 1 gennaio e il 31 marzo 2022, di durata massima tre mesi,
- per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali:
- con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL,
- nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del decreto. In questo caso la durata dell’agevolazione è di 6 mesi.
Lo sgravio e’ cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento vigenti.