Il contratto a tutele crescenti prevede una protezione, in caso di licenziamento illegittimo per i lavoratori a tempo indeterminato. Dette tutele sono state riviste sia dal legislatore, con l’incremento dei minimali e dei massimali (Decreto Legge 87/2018, cd Decreto Dignità), che dalla Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 194/2018, ha dichiarato incostituzionale il criterio di determinazione dell’indennità spettante al lavoratore basato sull’anzianità di servizio (art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2015).
La disposizione, secondo la Consulta, contrasta con:
– il principio di eguaglianza
– omologazione di situazioni diverse;
– il principio di ragionevolezza; inidoneo a costituire adeguato ristoro del pregiudizio subìto dal lavoratore e adeguata dissuasione dell’azienda dal licenziare ingiustamente.
In considerazione di ciò, il giudice, nel rispetto dei limiti (minimo 6 e massimo 36 mensilità) in cui va quantificata l’indennità, dovrà tener conto non solo dell’anzianità di servizio ma anche degli altri criteri, già conosciuti per le tutele ai lavoratori ex “articolo 18”:
– numero dei dipendenti occupati,
– dimensioni dell’attività economica,
– comportamento e condizioni delle parti.
Proprio in virtù delle recenti modifiche, è il caso di evidenziare le tutele applicabili, esclusivamente per i lavoratori in tutele crescenti e cioè assunti:
- dal 7 marzo 2015;
- con un contratto da tempo determinato prima del 7 marzo 2015 e che da tale data hanno avuto la trasformazione in contratto a tempo indeterminato;
- con un contratto di apprendistato prima del 7 marzo 2015 e che da tale data sono stati qualificati
Licenziamenti illegittimi – Imprese con più di 15 dipendenti
Illecito licenziamento | Oltre i 15 dipendenti | |
Licenziamento orale | Reintegrazione Nel Posto Di Lavoro
– il lavoratore in luogo della reintegra può richiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegra. Indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum – importo minimo pari a 5 mensilità. |
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Oltre i 15 dipendenti | ||
Licenziamento discriminatorio | Reintegrazione nel posto di lavoro
– il lavoratore in luogo della reintegra può richiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione. Indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum – importo minimo pari a 5 mensilità |
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Licenziamento nullo | Reintegrazione nel posto di lavoro
– il lavoratore in luogo della reintegra può richiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione. Indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum – importo minimo pari a 5 mensilità |
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Oltre i 15 dipendenti | ||
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo | Non ricorrono gli estremi per il licenziamento:
– cessazione del rapporto di lavoro – indennità risarcitoria pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, in misura non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità. L’indennizzo è calcolato tenendo con degli anni di servizio del lavoratore e dei seguenti parametri: 1. numero dei dipendenti occupati, 2. dimensioni dell’attività economica, 3. comportamento e condizioni delle parti Calcolo indennizzo in base alle indicazioni fornite dalla Consulta con la sentenza 194/2018 |
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Oltre i 15 dipendenti | ||
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo | CASI | |
1. Insussistenza del fatto materiale | 2. Non ricorrono gli estremi | |
Reintegrazione nel posto di lavoro
– se il lavoratore non vuole riprendere servizio, può richiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR; -Versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione. Indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative (aliunde perceptum), e di quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro (aliunde percipiendum); – in ogni caso l’indennità non può essere superiore a 12 mensilità. |
Cessazione del rapporto di lavoro
Indennità risarcitoria pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, in misura non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità. L’indennizzo è calcolato tenendo con degli anni di servizio del lavoratore e dei seguenti parametri: – numero dei dipendenti occupati, – dimensioni dell’attività economica, – comportamento e condizioni delle parti Calcolo indennizzo in base alle indicazioni fornite dalla Consulta con la sentenza 194/2018 |
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Oltre i 15 dipendenti | ||
Licenziamento per giusta causa | CASI | |
1. Insussistenza del fatto materiale | 2. Non ricorrono gli estremi | |
Reintegrazione nel posto di lavoro
– se il lavoratore non vuole riprendere servizio, può richiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR; Versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione. Indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative (aliunde perceptum), e di quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro (aliunde percipiendum); – in ogni caso l’indennità non può essere superiore a 12 mensilità. |
Cessazione del rapporto di lavoro
Indennità risarcitoria pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, in misura non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità. L’indennizzo è calcolato tenendo con degli anni di servizio del lavoratore e dei seguenti parametri: – numero dei dipendenti occupati, – dimensioni dell’attività economica, – comportamento e condizioni delle parti Calcolo indennizzo in base alle indicazioni fornite dalla Consulta con la sentenza 194/2018 |
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Oltre i 15 dipendenti | ||
Mancata indicazione dei motivi del licenziamento | Cessazione del rapporto di lavoro
Indennità risarcitoria pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio – in misura non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità. |
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Oltre i 15 dipendenti | ||
Non corretta procedura di contestazione disciplinare | Cessazione del rapporto di lavoro
Indennità risarcitoria pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio – in misura non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità. |
Licenziamenti illegittimi – Imprese fino a 15 dipendenti
Illecito licenziamento | Fino a 15 dipendenti |
Licenziamento orale | Reintegrazione nel posto di lavoro
– il lavoratore in luogo della reintegra può richiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione. Indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum – importo minimo pari a 5 mensilità |
Fino a 15 dipendenti | |
Licenziamento discriminatorio | Reintegrazione nel posto di lavoro
– il lavoratore in luogo della reintegra può richiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione. Indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum – importo minimo pari a 5 mensilità |
Licenziamento nullo | Reintegrazione nel posto di lavoro
– il lavoratore in luogo della reintegra può richiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione. Indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum – importo minimo pari a 5 mensilità |
Fino a 15 dipendenti | |
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo | Non ricorrono gli estremi per il licenziamento
– Cessazione del rapporto di lavoro – Indennità risarcitoria pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio in misura non inferiore a 3 e non superiore a 6 mensilità. |
Fino a 15 dipendenti | |
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo | In tutti i casi di illegittimo licenziamento disciplinare
– Cessazione del rapporto di lavoro – Indennità risarcitoria in misura pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio in misura non inferiore a 3 e non superiore a 6 mensilità. |
Fino a 15 dipendenti | |
Licenziamento per giusta causa | In tutti i casi di illegittimo licenziamento disciplinare
– Cessazione del rapporto di lavoro – Indennità risarcitoria in misura pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio in misura non inferiore a 3 e non superiore a 6 mensilità. |
Fino a 15 dipendenti | |
Mancata indicazione dei motivi del licenziamento | Cessazione del rapporto di lavoro
Indennità risarcitoria pari a mezza mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio – in misura comunque non inferiore a 1 e non superiore a 6 mensilità. |
Fino a 15 dipendenti | |
Non corretta procedura di contestazione disciplinare | Cessazione del rapporto di lavoro
Indennità risarcitoria pari a mezza mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio – in misura comunque non inferiore a 1 e non superiore a 6 mensilità. |
Vale la pena ricordare che c’è la possibilità di erogare una somma totalmente esente ai fini contributivi e fiscali per il pagamento delle indennità o parte delle indennità sopra descritte.
In fase di conversione, il legislatore ha previsto una modifica (comma 1-bis, dell’articolo 3) anche all’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 23/2015, per quanto attiene all’importo da erogare in caso di soluzione bonaria attraverso l’emissione di un verbale di conciliazione, e il contestuale pagamento di u a somma attraverso un assegno circolare; la così detta “offerta Conciliativa”.