Inattesa, e al quanto dibattuta, la legge sulle unioni civili è diventata realtà e impatterà in vari ambiti della vita civile. Tra questi, non poteva mancare la ricaduta sul complicato mondo del lavoro. D’ora in poi i Consulenti del Lavoro e gli HR dovranno prestare attenzione alla nuova realtà tra soggetti dello stesso sesso, il cui certificato proverà l’avventura unione. Premesso questo, la regolamentazione delle unioni civili è destinata a incrementare le coppie titolari di una serie di diritti e quindi a far lievitare i costi del lavoro (per esempio: il congedo matrimoniale) e anche in maniera sproporzionata le spese per la pubblica amministrazione, si pensi solo alle pensioni di reversibilità.
Di pari passo, nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro dipendente e delle collaborazioni, gli adempimenti connessi alla gestione aumentano e vanno a incidere sui tempi di lavoro degli addetti agli uffici del personale, e anche in questo caso, avremo un aumento delle spese indirette.
Per comprendere come la regolamentazione potrà impattare sul mondo del lavoro e su alcuni istituti previdenziali, è semplicemente importante chiarire il concetto di come il legislatore ha voluto procedere ovvero: al comma 20 dell’unico articolo di cui si compone, prevede che tutte le leggi, gli atti aventi forza di legge, i regolamenti, gli atti amministrativi e i contratti collettivi in cui compaiono le parole “matrimonio”, “coniuge”, “coniugi” ovvero termini equivalenti, debbano riferirsi a anche a ognuna delle due parti della nuova unione civile.
In attesa dell’entrata in vigore delle relative norme, analizziamo gli effetti che si produrranno nel rapporto di lavoro e nella sfera previdenziale, cominciando a delineare la differenza tra i due istituti che si affiancano al matrimonio omosessuale per quanto concerne la regolamentazione giuridica dei rapporti tra persone legate da un vincolo affettivo:
1) l’unione civile costituisce il legame tra due persone dello stesso sesso unite civilmente mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile sulla base di un legame affettivo stabile con reciproca assistenza morale e materiale (articoli da 1 a 34 della legge);
2) la convivenza di fatto è il rapporto tra due persone eterosessuali o omosessuali non unite civilmente né in matrimonio, ma da uno stabile legame affettivo di coppia con vincolo di reciproca assistenza morale e materiale (articoli da 36 a 65 della legge).
In questa sede prenderemo in considerazione prima l’opportunità delle “unioni civili” a seguire la “convivenza di fatto”.
Unioni civili – Vediamo i principali effetti di tale estensione riferita ad alcune norme di legge, con riserva di accertarne la portata per gli atti regolamentari e per le norme dei contratti collettivi.
La coppia omosessuale potrà, pertanto, godere di una serie di vantaggi legati ai diritti del lavoratore coniugato in matrimonio e in particolare:
1) in caso di morte del prestatore di lavoro le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell’unione civile (indennità sostitutiva del preavviso e del Tfr);
2) in materia di Tfr la legge richiama espressamente l’articolo 12 bis della legge 898/1970 sul divorzio, cosa che comporta il diritto di uno dei due partners titolare dell’assegno di mantenimento al 40% del Tfr percepito dall’altra parte in caso di cessazione del rapporto di lavoro in relazione a quanto maturato durante l’unione civile;
3) il diritto al congedo assimilabile a quello matrimoniale con in medesimi effetti anche economici;
4) il diritto ai permessi della legge 104/1992 per assistenza al partner disabile e al congedo di 3 giorni per lutto o per grave infermità dell’altra parte;
5) la facoltà di revocare il consenso alle clausole elastiche per assistere il partner affetto da patologie oncologiche;
6) la priorità nel diritto di trasformazione del rapporto in part time nello stessa situazione indicata al punto precedente;
7) il diritto di convalida delle dimissioni rese dal lavoratore da quando costituisce un’unione civile fino ad un anno dopo;
8) nullità del licenziamento intimato in concomitanza con l’unione civile;
9) dal punto di vista previdenziale la coppia unita civilmente costituisce nucleo ai fini della spettanza del relativo assegno familiare, così come spetta la rendita Inail in caso di morte del lavoratore per infortunio sul lavoro, nonché la pensione ai superstiti in caso di morte del pensionato o del lavoratore assicurato;
10) dal punto di vista fiscale spettano le detrazioni familiari in presenza delle condizioni di legge.
Convivenza di fatto – Il rapporto di coppia non formalizzato nell’ambito di un’unione civile (né con il matrimonio) non fa sorgere in capo ai due partners i diritti a cui abbiamo fatto cenno, salvo l’ipotesi in cui venga tra i due costituita un’impresa familiare.
In questo caso il nuovo articolo 230 ter del codice civile, introdotto dal comma 46, stabilisce che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.
A questo punto occorrerà capire se a tale tutela economica si potrà aggiungere quella previdenziale di regola spettante ai collaboratori familiari iscrivibili alle gestioni artigiani e commercianti dell’Inps in quanto facenti parte di un’impresa familiare. Dovremo attendere le successive determinazioni dell’Inps