Con il Decreto Legislativo 103/2024 la novità più importante per le aziende attiene all’introduzione della diffida amministrativa e cioè la possibilità da parte dell’ispettore di intimare nel verbale di ispezione il trasgressore a sanare la violazione scoperta senza l’applicazione di sanzioni. Il trasgressore deve sanare le violazioni entro 20 giorni dalla notifica, senza l’applicazione di alcuna sanzione, trascorsi i quali, in caso di mancato adempimento dalla diffida l’ispettore procederà a contestare l’illecito applicando gli importi sanzionatori già previsti.
La nuova diffida può essere applicata alle violazioni sanabili accertate a partire dal 2 agosto 2024, per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore al massimo a 5.000 € quindi sono escluse tutte quelle sanzioni che prevedono un valore massimo superiore a 5.000 € come ad esempio la maxi sanzione per lavoro nero e tutte le sanzioni proporzionali in quanto non prevedono un limite massimo.
Si deve trattare di sanzioni materialmente sanabili, quindi andranno escluse tutte quelle violazioni per le quali l’interesse giuridico tutelato, non è più recuperabile, come ad esempio, le violazioni in materia di tempi di lavoro, si potrà applicare solo qualora l’ispettore abbia accertato per la prima volta nell’arco di quinquennio, dette violazioni in capo al trasgressore e non potrà essere applicata per le violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro, inteso non solo del Decreto Legislativo 81, ma tutte quelle violazioni che possono avere riflessi sulla tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, inoltre la condotta violata non deve trarre origine da norme derivanti dall’ordinamento europeo e dal diritto internazionale l’esempio può riguardare gli obblighi di informazione al lavoratore sulle condizioni di lavoro previste dal decreto legislativo 152 del 1997 per modificato dal decreto trasparenza.
Un’altro intervento di semplificazione, riguarda il coordinamento degli organi di vigilanza in particolare tutti gli istituti di vigilanza (INPS INAIL INL ASL …), per rendere più efficienti i controlli sulle attività economiche, gli ispettori, devono procedere alla pubblicazione, evitare la sovrapposizione, a meno che non sia coordinata e dovranno prima di avviare le proprie attività consultare ed alimentare, con gli esiti dei controlli, il fascicolo informatico d’impresa, tenuto dalle camere di commercio, inoltre viene ulteriormente chiarito che le pubbliche amministrazioni non possono richiedere la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico o comunque il loro possesso.
Ultima semplificazione, riguarda la tempistica dei controlli, in particolare le pubbliche amministrazioni sono tenute a programmare i controlli sulle imprese con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio dell’impresa.