una decisione della Cassazione (ordinanza 24595/2024) stabilisce che un lavoratore, indossando volantini sindacali in formato A3 sul petto e sulla schiena durante il proprio turno, compromette il regolare svolgimento delle attività aziendali, e la sua condotta è quindi sanzionabile disciplinarmente.
Sebbene l’attività di proselitismo sindacale sia permessa nei luoghi di lavoro, essa deve rispettare i limiti posti dallo Statuto dei lavoratori, in particolare per evitare interferenze con l’attività produttiva. La Cassazione ha ritenuto che indossare volantini (“uomo sandwich”) va oltre questi limiti poiché obbliga i colleghi a vedere i contenuti sindacali in modo costante, trasformando il lavoratore in una sorta di “bacheca ambulante”. Questo metodo non è considerato legittimo, poiché distrae i colleghi e disturba il normale svolgimento del lavoro.
In altre parole, la diffusione dei volantini non può avvenire in modo tale da interrompere o influenzare negativamente l’attività lavorativa. L’articolo solleva anche interrogativi sull’uso crescente dei mezzi digitali per la diffusione dei messaggi sindacali, suggerendo che azioni simili in contesti digitali, come la condivisione di volantini in una chat durante riunioni virtuali, potrebbero violare gli stessi principi di interferenza con le attività aziendali.