Fondamentale è chiarire che il premio di risultato viene considerato come quota aggiuntiva della retribuzione e come tale è soggetto a tassazione, con esclusione di quelli che non superano un totale di 3000 euro annuo (tassazione avviene per il 5% per il 2025) e purché la RAL al lordo della tassazione dell’anno precedente non superi gli 80.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con risposta a interpello n. 77 del 20 marzo 2025, che la conversione di quote di retribuzione variabile, c.d. “MBO”, in welfare aziendale non può beneficiare dell’esenzione fiscale prevista dall’articolo 51, commi 2 e 3, del TUIR.
La motivazione principale risiede nel fatto che soltanto la conversione in welfare del premio di risultato, come definito dall’articolo 1, commi da 182 a 190, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (fon o a 3000 euro e con una RAL dell’anno precedente di meno di 80.000) può godere di tale vantaggio fiscale.